Cassazione Penale, Ordinanza n. 29930/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, ritenendo tardiva l'eccezione relativa all'attribuzione della cognizione tra giudice monocratico e collegiale. La sentenza di assoluzione di primo grado è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di malversazione a danno dello Stato, deducendo un unico motivo di violazione di legge per incompetenza del giudice monocratico. Secondo il ricorrente, infatti, il delitto contestato sarebbe stato devoluto alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, sicché la decisione sarebbe stata assunta da un giudice non competente per composizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione attinente all'attribuzione del reato al giudice collegiale o monocratico deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini previsti dall'art. 33-quinquies c.p.p. e, in mancanza di udienza preliminare, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.; nel caso concreto, tale eccezione non era stata tempestivamente proposta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, ma si limita a prendere atto del titolo di reato oggetto del giudizio.
Disposizione richiamata dal ricorrente per sostenere l'incompetenza del giudice monocratico, in quanto il reato sarebbe devoluto al tribunale in composizione collegiale.
La Corte afferma che le questioni relative all'attribuzione del reato alla cognizione del giudice collegiale o monocratico devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, entro i termini ivi stabiliti.
Termine richiamato dalla Corte quale limite ultimo per proporre l'eccezione sull'attribuzione della cognizione, quando manchi l'udienza preliminare.
Massime di principio
- L'eccezione relativa alla ripartizione della cognizione tra giudice monocratico e collegiale è soggetta a un regime di decadenza: se non proposta tempestivamente nei termini di legge, non può essere fatta valere utilmente in impugnazione.
- La deduzione dell'incompetenza per composizione del giudice non è esaminabile nel merito quando risulti tardiva la relativa eccezione nel giudizio di merito.
- In presenza di tardiva contestazione dell'attribuzione del reato alla cognizione del giudice, il ricorso che la riproponga è inammissibile, senza che la Corte possa sindacare ulteriormente la corretta composizione del tribunale.
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