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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36381/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia origina dalla installazione e messa in funzione di un radiatore: al momento dell'avvio dell'impianto si verificava una fuoriuscita d'acqua dalla valvola del radiatore, con conseguenti danni lamentati dall’attore. In primo grado venivano accolte le domande risarcitorie e, secondo quanto riportato nel ricorso, era riconosciuta anche la restituzione del prezzo del radiatore per un preteso vizio del bene. La Corte d’appello riformava integralmente, ritenendo che la perdita non fosse imputabile all’installatore/venditore, ma al danneggiato, che avrebbe riaperto la valvola e comunque omesso di avvisare l’installatore per il collaudo prima della messa in funzione. Il ricorso per cassazione proponeva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e per erronea ricostruzione delle prove, sostenendo che la Corte d’appello avesse male valutato testimonianze e interrogatorio formale; 2) nullità per omessa indicazione delle ragioni di diritto, perché la sentenza non richiamava norme di legge; 3) nullità per omessa motivazione sul capo relativo alla restituzione del prezzo del radiatore, disposta in primo grado e poi rigettata senza esame; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo al vizio di fabbricazione del termosifone; 5) violazione/falsa applicazione di varie norme su diligenza, responsabilità contrattuale e garanzie per vizi, lamentando che la Corte avesse indagato prima sulla colpa e poi sul nesso causale e, inoltre, che il danno dipendesse da un difetto del radiatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello avesse riformato senza alcuna motivazione il capo della decisione di primo grado che aveva disposto la restituzione del prezzo del radiatore, capo collegato alla risoluzione della vendita e alla garanzia per vizi. Ha invece rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo, reputando il primo diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, il secondo infondato perché la mancata citazione espressa delle norme non comporta nullità se la ratio decidendi è intellegibile, e il quinto in parte privo di interesse e in parte volto a riproporre questioni di merito. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove non legali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca in modo effettivo il percorso argomentativo; non basta la mera assenza di un richiamo espresso alle norme se la decisione espone i fatti e le ragioni giuridiche essenziali.

  • art. 111, comma 4, Cost.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e intellegibile, ma il requisito è soddisfatto quando il ragionamento decisorio sia ricavabile dal complesso della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    L’indicazione delle disposizioni di legge applicate non è prescritta a pena di nullità; è sufficiente che dalla sentenza emergano gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali, ma non consente di trasformare la censura in richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo realmente trascurato; non può essere usato per ottenere una diversa lettura delle prove o per riproporre questioni già decise.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per sottoporre alla Corte di cassazione una diversa ricostruzione del fatto già apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura è inammissibile per difetto di interesse quando attacca un passaggio della motivazione che non è decisivo rispetto alla ratio decidendi effettivamente adottata.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di responsabilità contrattuale, ma la Corte non ne affronta una specifica applicazione autonoma oltre al profilo causale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione della diligenza professionale, ma la censura è dichiarata inammissibile nella sostanza perché mira a rimettere in discussione il fatto.

  • art. 2224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non svolge su di esso una autonoma ratio decidendi.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia per difformità o vizi dell’opera; il motivo è tuttavia respinto/inammissibile quanto al merito della causa del danno.

  • art. 1668 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere i rimedi per difetti dell’opera o della prestazione; la Corte rileva però che la questione del vizio del radiatore non è stata motivatamente esaminata in appello.

  • art. 1493 c.c.

    È richiamato come base della restituzione del prezzo conseguente alla risoluzione per vizi della cosa venduta; la sua applicazione non è stata adeguatamente motivata dalla Corte d’appello.

  • art. 1494 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di risarcimento per vizi della cosa venduta; la Corte non lo applica espressamente, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura sul merito causale.

  • art. 2043 c.c.

    È indicato nel quadro della domanda risarcitoria come possibile fondamento extracontrattuale; la Corte osserva che il tema decisivo resta l’assenza di collegamento causale tra condotta del convenuto e danno.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il sindacato di legittimità non investe il libero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • La mancata menzione espressa delle norme applicate non determina nullità della sentenza se dal complesso della motivazione risultano chiaramente i fatti decisivi e la regola giuridica posta a base della decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura mira soltanto a contestare la lettura delle prove o a riproporre una questione di merito già decisa.
  • Se la corte d’appello riforma una decisione di primo grado su un capo autonomo, deve motivare anche su quel capo; la totale mancanza di motivazione su un punto decisivo comporta cassazione con rinvio.
  • In una controversia risarcitoria, quando la decisione si fonda sull’assenza di nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno, le ulteriori questioni sulla qualificazione contrattuale o extracontrattuale diventano recessive se non incidono sulla ratio decidendi effettiva.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaAppaltoRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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