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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20012/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aiello era stato condannato per tentato furto (artt. 56, 624, 625, primo comma, n.2 c.p.) per aver tentato di impossessarsi di generi alimentari sottraendo un talloncino con codice a barre (valore ~44,28 euro). Con il ricorso si censurava: 1) la esclusione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando valutazione parcellizzata e apodittica dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; 2) la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. per special tenuità del danno (si richiamava la restituzione della merce); 3) la erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n.2 c.p.), atteso che il talloncino rimosso non aveva funzione antitaccheggio e dunque non sarebbe stata esercitata energia su un presidio di protezione. Furono inoltre dedotte questioni processuali relative a nullità di notifiche e alla possibile improcedibilità per mancata querela alla luce della riforma Cartabia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha censurato la motivazione della Corte d'appello sulla esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis), perché non ha effettuato una valutazione complessiva e comparata delle modalità della condotta e dell'entità del danno ai sensi dell'art. 133 c.p.; ha altresì ritenuto fondata la doglianza sull'aggravante di violenza sulle cose (art. 625, primo comma, n.2), poiché non era stato adeguatamente dimostrato che la rimozione del talloncino (privo di funzione antitaccheggio) avesse costituito un impiego di energia diretto a vincere una protezione o a compromettere la garanzia d'integrità della cosa. Ha invece rigettato il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n.4 (la restituzione della merce non esclude la valutazione ex ante del danno per il tentativo). Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della non punibilità per tenuità (art. 131-bis) e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.2, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. Il resto del ricorso è stato rigettato; il giudice del rinvio dovrà anche verificare la sussistenza della condizione di procedibilità costituita dalla querela alla luce della riforma.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ricorda che l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessa e globale delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo (collegamento con art. 133 c.p.); la motivazione deve bilanciare tutti i parametri e non può essere meramente apodittica. L'assenza di adeguata motivazione rende necessario il rinvio per nuovo esame.

  • art. 133 cod. pen.

    Serve come parametro per valutare la tenuità del fatto: occorre coordinare l'intensità del dolo con le modalità concrete dell'azione e la misura del danno o del pericolo; la valutazione deve essere organica e non parcellizzata.

  • art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.

    L'aggravante per violenza sulle cose sussiste quando l'energia fisica è rivolta alla cosa o allo strumento di protezione e produce conseguenze (rottura, danneggiamento, alterazione) idonee a compromettere l'integrità o la circolazione della cosa. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato tale impiego di energia, dato che il talloncino rimosso era privo di funzione antitaccheggio.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il reato tentato; la Cassazione richiama che, ai fini della valutazione del danno per il tentativo, occorre una prognosi ex ante sul valore della cosa che sarebbe stata sottratta.

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il reato di furto: la condotta contestata è stata qualificata come tentativo di furto, confermando l'impostazione fattuale originaria.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per speciale tenuità del danno richiede un valore del bene di carattere irrisorio; la Corte ha ritenuto che il valore indicato (circa 44,28 euro) non sia per definizione irrisorio e che la mera restituzione non escluda la valutazione ex ante nel tentativo.

  • art. 59, terzo comma, cod. pen.

    "che nega l'efficacia del putativo al regime delle circostanze"

    Riferita dalla difesa per sostenere che un errore circa la funzione del codice a barre (putatività) avrebbe dovuto escludere l'aggravante; la norma è richiamata ma la Corte ha ritenuto che la questione sulla efficacia del putativo debba essere valutata nel nuovo giudizio dopo il rinvio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato per i limiti di impugnazione: il ricorso è stato istruito nei limiti consentiti dalla normativa processuale sulle impugnazioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; atto formale riferito alla fase di impugnazione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata che contempli modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; decisioni apodittiche possono essere annullate e rinviate.
  • Nelle fattispecie di tentato furto la valutazione del danno patrimoniale va effettuata ex ante (prognosi sul valore della cosa che sarebbe stata sottratta), pertanto la restituzione materialmente avvenuta non è di per sé decisiva a favore dell'imputato.
  • L'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n.2) richiede prova che l'impiego di energia abbia colpito la cosa o il suo dispositivo di protezione producendo una conseguenza che comprometta l'integrità o la circolazione del bene; la semplice rimozione di un'etichetta priva di funzione antitaccheggio può non essere sufficiente.
  • L'errore di percezione (circostanza putativa) relativo alla esistenza di un presidio di protezione va valutato con attenzione: se rilevante, può incidere sulla ricostruzione dell'aggravante, ma la sua efficacia dipende dalla prova e dovrà essere esaminata nel nuovo giudizio.
  • Difetti di motivazione della Corte territoriale su punti decisivi (tenuità, sussistenza di aggravanti) costituiscono motivo valido di annullamento parziale con rinvio; il giudice del rinvio deve riesaminare compiutamente i profili indicati.
  • A seguito di modifiche legislative (es. riforma Cartabia) il giudice del rinvio deve verificare sempre la sussistenza della querela o della condizione di procedibilità ove prevista: questioni processuali sopravvenute possono rendere il giudizio improcedibile.

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