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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16191/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Un assicurato conveniva in giudizio la compagnia chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza che copriva il furto della sua imbarcazione. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo la polizza inoperante per insufficienza delle misure di protezione del natante: secondo il primo giudice, la prova dell'esistenza delle misure idonee era stata introdotta tardivamente e, comunque, al momento del furto il luogo di custodia era accessibile. La corte d'appello, invece, accoglieva il gravame dell'assicurato, valorizzando le testimonianze rese e ritenendo provato che l'imbarcazione fosse custodita in un'area recintata con cancello e ulteriormente assicurata con catena e lucchetto, quindi protetta in modo conforme alle condizioni generali di polizza. La compagnia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse censurato solo una delle rationes decidendi del tribunale, lasciandone intatte altre due decisive; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c., sostenendo che le allegazioni sulle misure di protezione fossero state introdotte solo in una memoria successiva e fossero quindi nuove e inammissibili; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, deducendo che la corte territoriale avesse letto parzialmente il materiale istruttorio e che, in realtà, il cancello fosse privo di adeguata chiusura e il natante fosse facilmente asportabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di primo grado aveva una ratio decidendi unitaria, fondata sulla complessiva mancanza di prova del presupposto di operatività della polizza; la mancata indicazione della protezione nella denuncia di furto non era di per sé decisiva, ma solo elemento valutabile insieme alle altre risultanze. Ha respinto anche il secondo motivo affermando che l'esistenza delle cause di esclusione della garanzia costituisce fatto impeditivo, con onere di allegazione e prova a carico dell'assicuratore; pertanto, l'assicurato poteva contestarlo e provarne l'inesistenza anche nella memoria destinata all'indicazione dei mezzi di prova, senza che ciò integrasse allegazione nuova inammissibile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, chiarendo che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso il regime legale di valutazione della prova, non quando si contesti soltanto l'apprezzamento comparativo delle risultanze istruttorie. Nulla è stato liquidato per le spese, per mancata partecipazione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione perché la censura non coglie l'unitarietà della ratio decidendi di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa errori nella sentenza impugnata sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è denunciabile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola legale o decida su prove non introdotte dalle parti; non è censurabile in cassazione il mero diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice applichi un regime di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge; non quando si contesti la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la tempestività delle allegazioni; la Corte esclude l'inammissibilità delle deduzioni dell'assicurato nel contesto della fase di precisazione e prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per incardinare i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il preteso vizio motivazionale; la Corte lo esclude perché la censura investe in realtà la valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte segnala, in via incidentale, un possibile difetto di localizzazione degli atti richiamati nel ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia assicurativa, l'insufficienza delle misure di protezione previste come condizione di operatività della garanzia integra un fatto impeditivo dell'effetto vantato dall'assicurato, e come tale deve essere allegato e provato dall'assicuratore se contestato.
  • La mancata indicazione, nella denuncia del sinistro, di un fatto favorevole all'assicurato non costituisce di per sé fatto giuridicamente decisivo, ma può concorrere nella valutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • Nel ricorso per cassazione non basta dedurre la violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. per contestare il modo in cui il giudice di merito ha ponderato le prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non acquisite al processo o abbia violato il regime legale di valutazione della prova.
  • Quando una sentenza di primo grado poggia su un'unica ratio decidendi sostanzialmente unitaria, il motivo di appello o di cassazione deve colpire quella ratio nella sua interezza; la critica parziale di uno solo degli argomenti non è sufficiente a sovvertire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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