Cassazione Penale, Ordinanza n. 30955/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha proposto censure generiche, mirando in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione di merito ritenuta non affetta da macroscopiche illogicità o carenze. Con il secondo motivo ha contestato la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ma la Corte ha rilevato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata anche solo con riferimento ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo volto impropriamente a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, e il secondo motivo inammissibile perché il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la determinazione della pena erano stati congruamente motivati dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di valutazione per il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la motivazione è sufficiente anche se fa riferimento solo ad alcuni dei criteri previsti dalla norma.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.
- Le censure generiche che si limitano a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente carente o illogica.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, anche se sintetica e ancorata solo ad alcuni criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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