Cassazione Civile, Ordinanza n. 17183/2020 del 14/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (padre)
La controversia
Dopo che il Tribunale di Grosseto aveva ridotto da 300 a 200 euro mensili l’assegno per il figlio, la Corte d’appello di Firenze, con provvedimento depositato il 29 marzo 2018, riformava la decisione revocando, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, sia l’assegno sia l’assegnazione della casa familiare. Il figlio aveva 33 anni, aveva concluso gli studi, svolgeva supplenze come insegnante con redditi modesti ma significativi e si recava in un’altra provincia per lavorare; la convivenza con la madre si era rarefatta. La madre proponeva due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando la valutazione delle prove sui redditi del figlio: sosteneva che il dato di 20.973,22 euro lordi annui menzionato in primo grado fosse una media, non il reddito effettivamente percepito, e che le supplenze fossero occasionali; aggiungeva che il figlio, inserito in graduatorie di fascia III come insegnante non abilitato, avrebbe dovuto frequentare un tirocinio formativo attivo, con costi fino a 3.600 euro, per aspirare a una cattedra. Con il secondo denunciava la violazione degli artt. 147, 148, 315-bis, 326-bis, 337-sexies e 337-septies c.c., sostenendo che l’occupazione precaria e a tempo determinato non dimostrasse un’indipendenza economica effettiva e stabile e che il mantenimento dovesse continuare finché il figlio non avesse trovato un lavoro adeguato alla propria professionalità e alle aspirazioni, in particolare come insegnante di musica.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in 3.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto. I motivi sono in parte inammissibili, nella misura in cui sollecitano una nuova valutazione dei fatti o censurano affermazioni riferibili al giudice di primo grado e non alla Corte d’appello, e per il resto infondati. La Corte afferma che il mantenimento del figlio maggiorenne non consegue automaticamente alla sola mancanza di indipendenza economica: l’obbligo, cessato in via generale con la maggiore età, può essere riconosciuto dal giudice valutate le circostanze, e il figlio deve dimostrare l’impegno nella formazione e nella ricerca di un lavoro, anche non perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni. Età, conclusione degli studi, occupazione già intrapresa, redditi e rarefazione della convivenza erano elementi compatibili con la revoca pronunciata in appello. La Corte dispone inoltre l’oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 337-septies c.c.
Da tale momento, subentra la diversa disposizione “in favore dei figli maggiorenni”, di cui all’art. 337-septies c.c., comma 1, ogniqualvolta essi siano “non indipendenti economicamente”: nella quale l’obbligo non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto.
Per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, il mantenimento non discende automaticamente dalla mancanza di reddito sufficiente: spetta al giudice stabilire, valutate le circostanze concrete, se riconoscere l’assegno.
art. 147 c.c.
Così come il dovere di educare a tutte le esigenze della vita e di procurare un’istruzione ai figli – e, specularmente, di esigere la continuazione negli studi oltre quelli dell’obbligo – può ragionevolmente datarsi dalla nascita alla maggiore età del figlio, del pari il dovere di mantenere i figli permane sicuramente fino a quella età, ai sensi degli artt. 147 e 315-bis c.c..
Il dovere ordinario di mantenimento dei genitori permane certamente fino alla maggiore età; oltre tale soglia opera la distinta disciplina prevista per il figlio maggiorenne.
art. 315-bis c.c.
In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto; ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all’obbligo, posto a suo carico dall’art. 315-bis c.c., comma 4, di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa”.
Il figlio maggiorenne convivente è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia secondo capacità, sostanze e reddito; il principio di autoresponsabilità concorre a delimitare la pretesa di mantenimento nei suoi confronti.
art. 2697 c.c.
Da quanto esposto deriva che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
È il figlio maggiorenne che domanda il mantenimento a dover provare le circostanze costitutive del diritto, inclusa la mancanza di indipendenza economica e l’impegno profuso nella formazione o nella ricerca di un lavoro.
art. 115 c.p.c.
Non disponibile nel testo.
La norma è indicata dalla ricorrente come oggetto di censura, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 337-sexies c.c.
Non disponibile nel testo.
La disposizione è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.
art. 148 c.c.
Non disponibile nel testo.
La disposizione è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.
art. 326-bis c.c.
Non disponibile nel testo.
La disposizione è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.
art. 2 Cost.
Detto principio si rinviene, infatti, in una pluralità di decisioni: sia quanto ai rapporti personali, con riguardo ad esempio all’assegno di divorzio (Cass. 9 agosto 2019, n. 21228; Cass. 29 agosto 2017, n. 20525; Cass. 30 agosto 2019, n. 21926) o del separato con nuova convivenza, che tale scelta consapevole abbia compiuto (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32871; Cass. 27 giugno 2018, n. 16982).
Nessuna quota del testo disponibile applica in modo autosufficiente l’art. 2 Cost. alla specifica decisione; la norma è richiamata nel quadro del principio di autoresponsabilità e solidarietà.
art. 24 Cost.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell’onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all’art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l’onere della prova, pur negativa.
La ripartizione dell’onere probatorio deve considerare la vicinanza e disponibilità dei mezzi di prova e non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione; i fatti conoscibili soltanto da una parte devono essere provati da quella parte.
art. 36 Cost.
Nel concetto di “indipendenza economica” questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall’art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un’esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).
L’indipendenza economica si collega alla disponibilità di risorse sufficienti per le primarie esigenze di vita e a una retribuzione idonea a garantire un’esistenza dignitosa.
artt. 1, 4 e 30 Cost.
Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli artt. 1,4 e 30 Cost.: i primi due che proclamano – addirittura in cima ai principi fondamentali della Repubblica – essere questa “fondata sul lavoro”; il terzo che afferma il “dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”, secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento.
Il mantenimento si coordina con la funzione educativo-formativa e con il valore del lavoro: tale collegamento sostiene la cessazione dell’obbligo ordinario con la maggiore età, ferma la possibilità di un ulteriore mantenimento nei casi giustificati.
artt. 9, 30, 33 e 34 Cost.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
La tutela della formazione giustifica il mantenimento durante un percorso di studi effettivo e per un ragionevole periodo di inserimento lavorativo; non giustifica una protrazione indefinita dopo il conseguimento di un titolo idoneo a consentire un’attività lavorativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 15, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Dopo la maggiore età, il mantenimento del figlio non è automatico per il solo fatto che questi non disponga di redditi sufficienti: l’assegno può essere riconosciuto dal giudice, valutate le circostanze concrete.
- Il figlio maggiorenne che domanda il mantenimento deve provare sia la mancanza di indipendenza economica sia di essersi impegnato diligentemente nella formazione o, terminata questa, nella ricerca di un lavoro. La prova della stabile indipendenza economica non grava invece sul genitore convenuto.
- Il percorso formativo che giustifica il mantenimento deve essere effettivo e diligente, avere risultati adeguati ed essere ragionevole rispetto alle condizioni economiche della famiglia; il tempo del mantenimento può essere rapportato alla durata degli studi e al periodo mediamente necessario per inserirsi nel mercato del lavoro.
- L’obbligo di attivarsi per conseguire l’autonomia economica non è limitato alla ricerca di un impiego pienamente corrispondente alle aspirazioni o alla preparazione del figlio: questi deve considerare il mercato del lavoro e cercare anche attività alternative idonee al proprio sostentamento.
- La valutazione del diritto al mantenimento deve diventare più rigorosa con l’aumentare dell’età del figlio. Età matura, tempo trascorso dalla conclusione degli studi e condotta nella ricerca del lavoro possono escludere il diritto, salvo prova di circostanze non imputabili che giustifichino il protrarsi della dipendenza.
- La mancanza di un impiego ideale o la precarietà lavorativa non comportano, di per sé, la persistenza del mantenimento quando il figlio abbia già intrapreso un’attività e possa utilmente attivarsi per accrescere le occasioni di lavoro o integrare le proprie entrate.
- La disciplina del mantenimento del figlio maggiorenne è distinta dall’obbligo alimentare: quest’ultimo permane, ricorrendone i presupposti, per assicurare i mezzi necessari alla sussistenza.
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