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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16739/2020 del 06/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (moglie)

La controversia

Dopo la separazione personale, il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 settembre 2014, aveva respinto le reciproche domande di addebito, disposto l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, assegnato a quest’ultima la casa coniugale di sua esclusiva proprietà e stabilito a carico del padre assegni mensili di 2.000 euro per ciascuno dei figli minori e di 2.500 euro per la figlia maggiorenne, gravemente ipovedente, oltre a quote delle spese straordinarie. In parziale accoglimento dell’appello del padre, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5040/2015 pubblicata il 31 dicembre 2015, revocò l’affidamento della figlia maggiorenne alla madre e rideterminò il contributo paterno in 1.650 euro mensili per ciascuno dei tre figli, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre al 50% di determinate spese extra assegno, da concordare preventivamente e documentare. La madre propose ricorso principale articolato in dodici motivi: denunciò, in prevalenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di circostanze relative al proprio patrimonio immobiliare e ai relativi costi, alla situazione reddituale e patrimoniale del padre (anche alla luce di accertamenti della Guardia di Finanza, di conti e investimenti, di un possibile bonus manageriale e del suo tenore di spesa), alle esigenze e alle spese dei figli, ai rapporti familiari, ai redditi della madre e alla copertura assicurativa sanitaria; contestò inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e in relazione agli artt. 156, 316-bis e 337-ter c.c., i criteri di quantificazione del contributo e la mancata salvaguardia del tenore di vita dei figli e della moglie. Il padre propose ricorso incidentale, censurando la decorrenza della rideterminazione dell’assegno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado anziché dalla domanda. In memoria la madre rinunciò alla richiesta di affidamento della figlia maggiorenne.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale: i motivi relativi all’omesso esame sono inammissibili perché non individuano con la necessaria specificità un fatto storico decisivo, controverso e non esaminato, né indicano quando e come esso fosse stato discusso; in sostanza sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Sono inammissibili anche le censure di violazione di legge, perché non identificano le specifiche affermazioni giuridiche della sentenza in contrasto con le norme invocate e ripropongono contestazioni fattuali. La Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva ricostruito le condizioni economiche di entrambi i genitori e applicato i criteri di proporzionalità, esigenze dei figli, risorse dei genitori e tenore di vita familiare; la determinazione concreta dell’assegno resta riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale: la Corte d’appello aveva fissato la decorrenza del contributo dalla pubblicazione della sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni della scelta né il rigetto della diversa tesi del padre, dando luogo a motivazione apparente. La sentenza è stata quindi cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (qui applicabile ratione ternporis, risultando impugnata una sentenza resa il 31 dicembre 2015), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende le mere argomentazioni difensive né la richiesta di rivalutare gli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 2697 c.c.

    Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

    Ai fini del vizio di omesso esame, per fatto principale si intende un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo rilevante ai sensi della disciplina dell’onere della prova; può rilevare anche un fatto secondario dedotto come prova di quello principale. Non sono invece fatti omessi le sole deduzioni difensive o le singole risultanze istruttorie.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

    Chi denuncia l’omesso esame deve indicare il fatto storico, il dato testuale o processuale che ne dimostra l’esistenza e le circostanze che consentono di individuare come e quando il fatto sia stato discusso; l’omissione di tali indicazioni rende la censura inammissibile.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

    La deduzione del vizio di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione prescritti per il ricorso per cassazione, individuando il fatto e gli elementi processuali necessari a verificarne esistenza e discussione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51).

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’impostazione giuridica seguita dal giudice nella selezione e interpretazione delle norme, non il risultato dell’accertamento fattuale. Il motivo deve individuare specificamente le affermazioni in diritto impugnate e il loro contrasto con le norme applicabili.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua le statuizioni giuridiche della sentenza contestate e non spiega in modo specifico il contrasto con la norma o con la sua interpretazione.

  • art. 156 c.c.

    Poichè, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonchè dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l’insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita dalla stessa goduto nel corso della convivenza, al quale dev’essere rapportato il contributo in esame (Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).

    Nel contesto della quantificazione del contributo di mantenimento trattato in sentenza, la valutazione economica deve considerare le risorse e la capacità lavorativa di entrambi i coniugi e il tenore di vita familiare durante la convivenza. La norma è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente, mentre il principio sostanziale è illustrato dalla Corte con riferimento al mantenimento dei figli.

  • art. 316-bis c.c.

    Il richiamato principio di proporzionalità trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, che individua quali parametri ai quali ancorare l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, oltre alle esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza; le risorse economiche dei genitori; i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

    L’art. 316-bis c.c. è indicato fra le norme invocate dalla ricorrente, ma il passaggio motivazionale riportato formula i criteri di proporzionalità facendo riferimento all’art. 155 c.c.; non è possibile attribuire alla disposizione dell’art. 316-bis una specifica interpretazione ulteriore rispetto a quanto emerge dalla decisione.

  • art. 337-ter c.c.

    Questa Corte ha precisato, che, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass., 1 marzo 2018, n. 4811).

    La quantificazione del contributo del genitore non collocatario richiede di considerare le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita goduto, nonché di comparare i redditi di entrambi i genitori secondo il principio di proporzionalità.

  • art. 147 c.c.

    Trova applicazione, infatti, l’art. 147 c.c., che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., 22 marzo 2005, n. 6197).

    Il dovere genitoriale di mantenimento comprende esigenze molteplici e non si esaurisce negli alimenti: include, tra l’altro, abitazione, istruzione, salute, attività sportive e sociali, assistenza morale e materiale e organizzazione domestica adeguata.

  • art. 155 c.c.

    Il richiamato principio di proporzionalità trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, che individua quali parametri ai quali ancorare l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, oltre alle esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza; le risorse economiche dei genitori; i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

    La determinazione del contributo per i figli deve rispettare la proporzionalità e considerare esigenze e tenore di vita dei figli, risorse economiche dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore e valore dei compiti domestici e di cura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (vizio di motivazione apparente)

    In particolare, la statuizione della decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non risulta sostenute da alcuna motivazione (pag. 4 del provvedimento impugnato).

    La fissazione della decorrenza del contributo, se non accompagnata dall’esposizione delle ragioni che sostengono la scelta e il rigetto della tesi contraria, è affetta da un vizio motivazionale che giustifica la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo, controverso e discusso tra le parti, nonché il dato testuale o processuale da cui risultino la sua esistenza e le circostanze di tempo e modo della discussione. Non basta richiamare argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o una diversa lettura complessiva delle prove.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata, sotto la veste del vizio di omesso esame o della violazione di legge, a rivalutare i fatti storici e il materiale istruttorio già considerati dal giudice di merito; l’apprezzamento delle prove e la determinazione concreta dell’assegno di mantenimento appartengono, di regola, al giudice di merito, nei limiti del sindacato consentito sulla motivazione.
  • Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge deve individuare le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata e spiegare in che modo contrastino con la norma regolatrice o con la sua corretta interpretazione. La mera indicazione di più disposizioni e la riproposizione delle tesi fattuali già svolte nel merito non soddisfano tale onere.
  • Nel quantificare il contributo al mantenimento dei figli dopo la separazione, occorre applicare il principio di proporzionalità, valutando congiuntamente le esigenze attuali e il tenore di vita dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno e il valore dei compiti domestici e di cura; il dovere di mantenimento comprende esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sportive, sociali e di assistenza, non soltanto alimentari.
  • La decorrenza del contributo di mantenimento fissata dal giudice deve essere sorretta da una motivazione che renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito e consenta di comprendere perché sia stata respinta la diversa decorrenza richiesta dalla parte. La mera indicazione della data, senza illustrare le ragioni della scelta, integra motivazione apparente e comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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