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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42116/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava un errore di diritto nel calcolo del termine di prescrizione operato dal Tribunale di Ancona: il Tribunale aveva qualificato la ricettazione come "lieve" e aveva pertanto applicato il limite edittale ridotto ai fini della prescrizione. Il PG sosteneva invece che l"ipotesi di speciale tenuità non costituisce una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante (art. 157 c.p.) e che, ai fini della prescrizione, va preso a riferimento il limite edittale massimo dell"ipotesi-base (art. 648 c.p., comma 1), sicché il termine non era ancora decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il profilo di diritto del PG e ha disposto: a) annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Repupilli Franco perché il reato a lui ascritto (capo D) è estinto per morte del reo (accertata documentalmente), con correzione della data di nascita indicata erroneamente nella sentenza di merito; b) annullamento con rinvio alla Corte d"Appello di Ancona della sentenza nei confronti di Luconi Stefania limitatamente al capo D, disponendo il riesame in applicazione del principio secondo cui la speciale tenuità non incide sul calcolo della prescrizione e che il termine deve essere determinato con riferimento al limite edittale massimo dell"ipotesi-base, tenuto conto degli eventuali atti interruttivi già verificatisi (determinando, nel caso, un termine massimo di anni 10). La Corte ha anche precisato che, in sede di cassazione, non è possibile procedere ad una valutazione istruttoria sul merito per affermare l"innocenza dell"imputato deceduto.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione va valutata, ai fini del termine di prescrizione, con riferimento al limite edittale massimo previsto per l"ipotesi-base di cui al comma 1; non si tiene conto della speciale tenuità per ridurre il termine.

  • art. 157 cod. pen.

    La speciale tenuità è una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma: ai sensi di tale norma non può essere considerata per la determinazione del termine di prescrizione, che va calcolato sul limite massimo dell"ipotesi-base.

  • art. 161 cod. pen.

    Usata in combinato disposto con l"art. 157 per il computo del termine massimo di prescrizione (nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il termine massimo fosse pari a 10 anni, tenendo conto degli atti interruttivi già intervenuti).

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Richiamato per ricordare che la sopravvenienza di una causa estintiva (es. morte del reo) non annulla la realtà acquisita nel procedimento sulla non attribuibilità del fatto all"imputato; tuttavia, la Corte di cassazione non può in questa sede procedere ad una valutazione istruttoria che corrisponda a una assoluzione di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere, in via preliminare, la declaratoria di proscioglimento per sopravvenuta morte; la Corte ha però trattato la questione sulla base della documentazione e delle limiti di questo grado di giudizio.

  • art. 150 cod. pen.

    Norma relativa all"estinzione del reato; invocata dalla difesa quale causa alternativa di estinzione rispetto alla proscioglimento per merito, ma la Corte ha escluso la valutazione di merito in questa sede.

  • art. 23 DL 137/2020

    Consente alla Procura Generale di concludere per iscritto; la Procura ha svolto le proprie conclusioni ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • L"ipotesi di speciale tenuità non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante: non può essere utilizzata per ridurre il termine di prescrizione, che va calcolato sul limite edittale massimo dell"ipotesi-base.
  • Per la ricettazione (art. 648 c.p.), ai fini della prescrizione si prende a riferimento il limite massimo previsto per il comma 1, anche se in concreto potrebbe essere riconosciuta una diminuzione di pena per attenuanti nella valutazione del merito.
  • La morte dell"imputato estingue il reato se intervenuta prima della decisione definitiva; il giudice formatosi nel merito deve correggere la sentenza rilevando l"estinzione per morte senza rinvio quando la documentazione lo consente.
  • Se la difesa invoca la "sostanziale" estraneità del deceduto e chiede il proscioglimento per merito, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito e operare una nuova valutazione istruttoria in sede di ricorso per cassazione.
  • In presenza di atti interruttivi già intervenuti, il computo della prescrizione deve considerare tali interruzioni e il termine massimo risultante (combinato disposto artt. 157 e 161 c.p.), con conseguente possibile rifiuto della declaratoria di estinzione per prescrizione se il termine non è ancora decorso.
  • La correzione di errori materiali nella sentenza (es. data di nascita errata) è disposta dalla Corte quando la documentazione lo evidenzia.

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