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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05604/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione intrapresa da un istituto di credito e proseguita dalla cessionaria pro soluto del credito, sui beni della mutuataria e di una terza datrice. Dopo il deposito del progetto di distribuzione e prima dell'udienza prevista per l'opposizione distributiva, era intervenuto il fallimento della terza datrice e, successivamente, anche quello della debitrice esecutata. Il tribunale, decidendo sulle opposizioni al riparto, aveva revocato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'opposizione del fallimento della terza datrice, aveva dichiarato improcedibili gli interventi nella procedura esecutiva della cessionaria e del fallimento della terza datrice, e aveva attribuito l'intera somma residua da distribuire al fallimento della debitrice esecutata. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso tale decisione; tuttavia il medesimo ricorso risultava già iscritto e deciso in un distinto procedimento davanti alla Corte, con sentenza che aveva accolto alcuni motivi e cassato con rinvio la sentenza impugnata. Nella presente iscrizione duplicata, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione e la cancellazione dal ruolo, mentre le intimate non hanno svolto ulteriore difesa.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorso iscritto al n. 22379/2021 era identico a quello già definito con precedente sentenza della stessa Corte, sebbene iscritto separatamente per errore. Ha quindi affermato di avere già esaurito la propria potestà giurisdizionale sul medesimo ricorso e che il procedimento originato dalla duplicazione non poteva proseguire. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il giudizio seguito a tale iscrizione a ruolo. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sul contributo unificato, perché la causa di improcedibilità non dipendeva direttamente e immediatamente dall'iniziativa della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 596 c.p.c.

    Richiamato solo per indicare il momento procedurale dell'udienza nel procedimento di distribuzione del ricavato.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude di dover provvedere sul contributo unificato, poiché la ragione dell'improcedibilità non dipende direttamente dall'iniziativa della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La duplicazione dell'iscrizione a ruolo di un ricorso per cassazione già definito con sentenza determina l'impossibilità di proseguire il secondo procedimento, perché la Corte ha già esaurito la propria potestà giurisdizionale sul medesimo ricorso.
  • Quando un ricorso è meramente duplicato rispetto a un altro già deciso, il successivo giudizio va dichiarato improcedibile/inammissibile senza possibilità di riunione o di ulteriore provvedimento sul merito.
  • La declaratoria di improcedibilità per erronea duplicazione del ricorso non comporta automaticamente il versamento del contributo unificato ove la causa non sia direttamente e immediatamente imputabile alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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