Cassazione Penale, Sentenza n. 34798/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e la confisca dell'intero compendio aziendale dell'impresa di panificazione intestata al Pecoraro e dell'abitazione di sua proprietà. Il ricorrente deduceva che la Corte di appello non avrebbe dato rilevanza alle prove documentali e testimoniali che dimostravano che l'attività era la prosecuzione del panificio di famiglia (appartenente alla zia dagli anni '60) e che l'acquisto dell'abitazione dalla zia materna era avvenuto senza esborso economico, non giustificando quindi la sperequazione reddituale e la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e che non sia consentito un sindacato esteso su presunte illogicità manifeste della motivazione se non configurabili come motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha valutato la motivazione del decreto impugnato come adeguata e coerente: la Corte di appello aveva evidenziato la sperequazione reddituale del nucleo familiare, l'acquisto di macchinari per complessivi euro 109.313,40 e l'irrilevanza degli inadempimenti nei pagamenti (segnali anzi di incapienza reddituale), nonché l'implausibilità della tesi difensiva sull'acquisto senza pagamento. I motivi di ricorso sono stati ritenuti meramente reiterativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (art. 10, commi 2 e 3)
art. 10, comma 2 e art. 10, comma 3
Il ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge (comma 3) e il giudice d'appello deve adottare un decreto motivato (comma 2); pertanto il sindacato di legittimità non puo' estendersi a valutazioni di merito non qualificate come violazioni di legge.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4) richiamata
Norma storicamente collegata alla disciplina delle misure di prevenzione, richiamata per precisare i limiti del ricorso per Cassazione in materia.
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3 ter, secondo comma)
art. 3 ter, secondo comma (richiamato)
Richiamo normativo alla disciplina previgente delle misure di prevenzione, utilizzato per definire i limiti del sindacato di legittimità.
codice di procedura penale (art. 606, lett. e)
La Corte precisa che l'ipotesi di 'illogicità manifesta' prevista dall'art. 606, lett. e) non è deducibile nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione, salvo che si configuri come motivazione inesistente o meramente apparente; in sostanza il sindacato della Cassazione in materia di motivazione è più limitato.
codice di procedura penale (art. 616)
Prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di merito sulla valutazione della prova e della motivazione sono in gran parte inammissibili.
- La Cassazione può sindacare la motivazione dell'organo di appello solo quando questa sia del tutto mancante o meramente apparente; la semplice deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi non basta se il giudice ha comunque preso in considerazione quegli argomenti.
- Prove documentali che indichino trasferimenti o finanziamenti familiari senza esborso devono essere chiaramente rilevate e motivate dal giudice; in loro assenza o in presenza di elementi contrari (es. spese rilevanti per macchinari, sperequazione reddituale, inadempimenti) la Corte può ritenere implausibile la versione difensiva.
- Ricorsi reiterativi o che non apportano nuovi profili di illegittimità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta del motivo.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione, occorre verificare che i motivi siano qualificabili come violazioni di legge o che ricorra una manifesta carenza di motivazione; altrimenti il rischio di inammissibilità e sanzioni pecuniarie è concreto.
- Nella fase di impugnazione è efficace documentare con atti pubblici e prove concrete ogni trasferimento patrimoniale familiare e spiegare la congruenza tra redditi e acquisizioni, poiché la sola affermazione difensiva senza elementi di riscontro può risultare insufficiente.
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