Cassazione Penale, Sentenza n. 22576/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione (in concorso con Vincenzo/Antonio Ciaccia). Il difensore lamenta: nullità per violazione degli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla (i) configurabilità della desistenza volontaria; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe dovuto configurare l'art. 393 c.p. e non l'art. 629 c.p.); (iii) trattamento sanzionatorio (eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla recidiva). Sono stati anche depositati motivi nuovi incentrati sulla qualificazione del fatto e sugli oneri motivazionali in ordine alla pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla desistenza e alla diversa qualificazione del fatto (confermando la ricostruzione dei giudici di merito: Fiore partecipò all'azione di riscossione con un interesse personale, avendo ottenuto e svolto un periodo di lavoro su promessa di assunzione, sicché sussisteva l'elemento del "profitto" e la fattispecie è configurabile come tentata estorsione). Ha però accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: la motivazione della pena (quantificazione di base e modalità di applicazione della riduzione per il tentativo, nonché l'aumento per recidiva) è risultata carente e, in un punto, illegittima (l'aumento per recidiva eccedeva il limite consentito dall'art. 63, comma 4, c.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata solo quanto alla quantificazione della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata dalla difesa in tema di esigenze di giusto processo e di motivazione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la doglianza generale di violazione una volta esaminati i punti di merito esclusi dal suo scrutinio
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte ha valutato le deduzioni difensive e ha ritenuto fondate alcune doglianze in punto di motivazione della pena ma non quelle relative alla desistenza e alla qualificazione del fatto
Codice penale, art. 629 (estorsione)
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentata estorsione: ove il terzo concorrente persegua anche un interesse proprio (es. promessa e ottenimento di assunzione), la sua condotta integra concorso in estorsione
Codice penale, art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Richiamato dalla difesa come possibile ricaduta, ma i giudici hanno applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità (sentenza "Filardo"): l'art. 393 può operare se il terzo agisce esclusivamente per l'interesse del creditore; se ha un fine di profitto proprio, prevale la qualificazione estorsiva
Codice penale, art. 63, comma 4
Norma sul cumulo e sull'aumento per circostanze aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha rilevato che l'aumento operato per la recidiva era superiore al limite consentito dalla norma, motivo per cui ha annullato la decisione in punto di pena
Sentenza delle Sezioni Unite "Filardo"
Giurisprudenza richiamata per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reato di estorsione: fondamentale il criterio del "fine di profitto" del terzo concorrente; se presente, la fattispecie va qualificata come estorsione
Giurisprudenza Cassazione sulla desistenza (es. Sez.2, n.24551/2015 e altre)
Principio consolidato secondo cui la desistenza è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto; una volta compiuti gli atti idonei a produrre l'evento (ovvero formulate le richieste e le minacce), non è configurabile la desistenza ma, al più, il recesso o il concorso di attenuanti
Massime di principio
- Desistenza volontaria: si può ritenere solo se l'abbandono dell'azione avviene nella fase del tentativo ancora incompiuto; l'intervento successivo a compiuti atti idonei a realizzare il reato non produce la desistenza ma, al più, profili attenuanti diversi (es. recesso attivo) che devono essere valutati e motivati dal giudice
- Distinzione tra art. 629 c.p. e art. 393 c.p.: la chiave discriminante è il "fine di profitto" del terzo partecipante. Se il terzo agisce esclusivamente per conto del creditore/legittimo titolare (senza proprio interesse), ricorre l'art. 393; se persegue anche un interesse proprio (promessa o ottenimento di vantaggio), integra concorso in estorsione
- Prove sulla direzione delle minacce: è determinante stabilire verso chi sono state rivolte le minacce e se vi sia stato accordo/concordamento preventivo; la ricostruzione fattuale basata su dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa pesa sulla qualificazione giuridica
- Trattamento sanzionatorio nei tentativi: il giudice deve esplicitare il metodo seguito per la determinazione della pena (metodo diretto/sintetico o metodo bifasico) e motivare la misura di riduzione adottata; inoltre, ogni aumento per recidiva o aggravante di tipo 'speciale' deve rispettare i limiti normativi (art. 63, comma 4) con motivazione adeguata
- Valutazione della recidiva: la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice nel descrivere natura, gravità, omogeneità e distanza temporale dei precedenti per giustificare eventuali aumenti di pena
- Quando si contesta la qualificazione del reato o la desistenza, è essenziale produrre e far emergere elementi probatori chiari (accordi, promesse, corrispettivi ricevuti) che dimostrino l'esistenza o l'assenza di un interesse personale del terzo
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