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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22576/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione (in concorso con Vincenzo/Antonio Ciaccia). Il difensore lamenta: nullità per violazione degli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla (i) configurabilità della desistenza volontaria; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe dovuto configurare l'art. 393 c.p. e non l'art. 629 c.p.); (iii) trattamento sanzionatorio (eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla recidiva). Sono stati anche depositati motivi nuovi incentrati sulla qualificazione del fatto e sugli oneri motivazionali in ordine alla pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla desistenza e alla diversa qualificazione del fatto (confermando la ricostruzione dei giudici di merito: Fiore partecipò all'azione di riscossione con un interesse personale, avendo ottenuto e svolto un periodo di lavoro su promessa di assunzione, sicché sussisteva l'elemento del "profitto" e la fattispecie è configurabile come tentata estorsione). Ha però accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: la motivazione della pena (quantificazione di base e modalità di applicazione della riduzione per il tentativo, nonché l'aumento per recidiva) è risultata carente e, in un punto, illegittima (l'aumento per recidiva eccedeva il limite consentito dall'art. 63, comma 4, c.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata solo quanto alla quantificazione della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata dalla difesa in tema di esigenze di giusto processo e di motivazione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la doglianza generale di violazione una volta esaminati i punti di merito esclusi dal suo scrutinio

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte ha valutato le deduzioni difensive e ha ritenuto fondate alcune doglianze in punto di motivazione della pena ma non quelle relative alla desistenza e alla qualificazione del fatto

  • Codice penale, art. 629 (estorsione)

    La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentata estorsione: ove il terzo concorrente persegua anche un interesse proprio (es. promessa e ottenimento di assunzione), la sua condotta integra concorso in estorsione

  • Codice penale, art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Richiamato dalla difesa come possibile ricaduta, ma i giudici hanno applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità (sentenza "Filardo"): l'art. 393 può operare se il terzo agisce esclusivamente per l'interesse del creditore; se ha un fine di profitto proprio, prevale la qualificazione estorsiva

  • Codice penale, art. 63, comma 4

    Norma sul cumulo e sull'aumento per circostanze aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha rilevato che l'aumento operato per la recidiva era superiore al limite consentito dalla norma, motivo per cui ha annullato la decisione in punto di pena

  • Sentenza delle Sezioni Unite "Filardo"

    Giurisprudenza richiamata per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reato di estorsione: fondamentale il criterio del "fine di profitto" del terzo concorrente; se presente, la fattispecie va qualificata come estorsione

  • Giurisprudenza Cassazione sulla desistenza (es. Sez.2, n.24551/2015 e altre)

    Principio consolidato secondo cui la desistenza è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto; una volta compiuti gli atti idonei a produrre l'evento (ovvero formulate le richieste e le minacce), non è configurabile la desistenza ma, al più, il recesso o il concorso di attenuanti

Massime di principio

  • Desistenza volontaria: si può ritenere solo se l'abbandono dell'azione avviene nella fase del tentativo ancora incompiuto; l'intervento successivo a compiuti atti idonei a realizzare il reato non produce la desistenza ma, al più, profili attenuanti diversi (es. recesso attivo) che devono essere valutati e motivati dal giudice
  • Distinzione tra art. 629 c.p. e art. 393 c.p.: la chiave discriminante è il "fine di profitto" del terzo partecipante. Se il terzo agisce esclusivamente per conto del creditore/legittimo titolare (senza proprio interesse), ricorre l'art. 393; se persegue anche un interesse proprio (promessa o ottenimento di vantaggio), integra concorso in estorsione
  • Prove sulla direzione delle minacce: è determinante stabilire verso chi sono state rivolte le minacce e se vi sia stato accordo/concordamento preventivo; la ricostruzione fattuale basata su dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa pesa sulla qualificazione giuridica
  • Trattamento sanzionatorio nei tentativi: il giudice deve esplicitare il metodo seguito per la determinazione della pena (metodo diretto/sintetico o metodo bifasico) e motivare la misura di riduzione adottata; inoltre, ogni aumento per recidiva o aggravante di tipo 'speciale' deve rispettare i limiti normativi (art. 63, comma 4) con motivazione adeguata
  • Valutazione della recidiva: la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice nel descrivere natura, gravità, omogeneità e distanza temporale dei precedenti per giustificare eventuali aumenti di pena
  • Quando si contesta la qualificazione del reato o la desistenza, è essenziale produrre e far emergere elementi probatori chiari (accordi, promesse, corrispettivi ricevuti) che dimostrino l'esistenza o l'assenza di un interesse personale del terzo

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