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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27518/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore e curatore)

La controversia

Un creditore aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale di una società cooperativa. Il Tribunale di Varese aveva accolto l’istanza; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 533/2025, depositata il 26 febbraio 2025, aveva rigettato il reclamo della cooperativa, ritenendo non dimostrato con sufficiente certezza il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 121 CCII e ravvisando lo stato d’insolvenza in un debito erariale di € 106.259,36, portato da cartelle non rateizzate, nella natura dei debiti scaduti per forniture abituali e imposte e nell’assenza di attivo. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 121 CCII e dell’art. 116 c.p.c., contestando la valutazione secondo cui non aveva assolto l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali; il secondo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la cooperativa aveva chiesto la decisione, ma, dopo la fissazione e comunicazione dell’adunanza camerale e in prossimità della stessa, aveva depositato rinuncia al ricorso. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi, perché la rinuncia al ricorso, pur depositata dopo la richiesta di decisione ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha tuttavia ritenuto che la rinuncia intervenuta dopo la richiesta di decisione e la fissazione dell’adunanza, quando la parte aveva già scelto di sottrarsi alla definizione accelerata, non escludesse le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. La condotta è stata qualificata come uso strumentale del processo, poiché ha provocato attività processuale e amministrativa ulteriore per ottenere l’estinzione che sarebbe conseguita alla mancata richiesta di decisione entro il termine, senza un’effettiva progressione del procedimento. In assenza di attività difensiva degli intimati, non sono state liquidate spese in loro favore; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità di esito sul ricorso della (conseguente) definizione del giudizio (e cioè l’estinzione del giudizio stesso) alla proposta formulata dal Presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non impedisce perciò che, per le ragioni in precedenza esposte, la ricorrente resti assoggettata, in ragione dell’utilizzo strumentale del processo dalla stessa perpetrato, alle conseguenze che, per tale ipotesi, sono previste dal terzo comma di tale disposizione, vale a dire, in particolare, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna (in difetto di attività difensiva degli intimati, che esclude ogni pronuncia sulle spese processuali: art. 391, comma 4°, c.p.c.) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma compresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00;

    La rinuncia al ricorso dopo la richiesta di decisione e la successiva fissazione dell’adunanza può determinare l’estinzione, ma non esclude la sanzione pecuniaria prevista dal terzo comma quando l’uso del procedimento abbia inutilmente impegnato le risorse della giustizia.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ancorché depositata solo dopo la richiesta di decisione a norma dell’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c., comporta, in forza dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo;

    La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche se presentata dopo che il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità di esito sul ricorso della (conseguente) definizione del giudizio (e cioè l’estinzione del giudizio stesso) alla proposta formulata dal Presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non impedisce perciò che, per le ragioni in precedenza esposte, la ricorrente resti assoggettata, in ragione dell’utilizzo strumentale del processo dalla stessa perpetrato, alle conseguenze che, per tale ipotesi, sono previste dal terzo comma di tale disposizione, vale a dire, in particolare, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna (in difetto di attività difensiva degli intimati, che esclude ogni pronuncia sulle spese processuali: art. 391, comma 4°, c.p.c.) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma compresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00;

    Nei casi richiamati dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., l’utilizzo strumentale del processo può giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha quantificato la somma in € 1.000,00.

  • art. 390 c.p.c.

    La richiesta di decisione sul ricorso non impedisce invero alla ricorrente, com’è ovvio, di rinunciare al ricorso (“sino alla data dell’adunanza camerale”: art. 390 c.p.c.) e di ottenere comunque l’estinzione del giudizio di legittimità (Cass. n. 18671 del 2025), ma d’altra parte la operatività cd. sanzionatoria delle condanne di cui all’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., richiamati dall’art. 380-bis comma 3 c.p.c., s’impone ad opera della Corte, solo scriminando il caso della non costituzione dell’intimato da quello in cui si sia costituito, quanto al comma 3, mentre ne prescinde per il comma 4;

    La rinuncia al ricorso è consentita sino alla data dell’adunanza camerale e determina l’estinzione; tale possibilità non impedisce però l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La conformità di esito sul ricorso della (conseguente) definizione del giudizio (e cioè l’estinzione del giudizio stesso) alla proposta formulata dal Presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non impedisce perciò che, per le ragioni in precedenza esposte, la ricorrente resti assoggettata, in ragione dell’utilizzo strumentale del processo dalla stessa perpetrato, alle conseguenze che, per tale ipotesi, sono previste dal terzo comma di tale disposizione, vale a dire, in particolare, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna (in difetto di attività difensiva degli intimati, che esclude ogni pronuncia sulle spese processuali: art. 391, comma 4°, c.p.c.) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma compresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00;

    Quando gli intimati non hanno svolto attività difensiva, la declaratoria di estinzione non comporta una pronuncia di condanna alle spese in loro favore.

  • art. 121 CCII

    Rilevava la Corte che dalla documentazione versata e dagli elementi acquisiti non emergeva con sufficiente certezza la non assoggettabilità al fallimento dell’impresa per mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 121 CCII e lo stato d’insolvenza emergeva dal debito erariale per € 106.259,36, portato da cartelle di pagamento non rateizzate, come risultava dall’informativa dell’Agenzia Entrate-Riscossione acquisita ex officio e dalla qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che erano di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente e dall’ammontare del passivo, a fronte di attivo inesistente.

    La sentenza d’appello aveva ritenuto non provata con sufficiente certezza la mancata ricorrenza dei limiti dimensionali ostativi all’assoggettamento alla procedura; la Cassazione non ha però esaminato tale questione, essendosi estinto il giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se depositata dopo la richiesta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
  • Quando, dopo aver chiesto la decisione in seguito alla comunicazione di una proposta di definizione accelerata, il ricorrente rinuncia solo dopo la fissazione dell’adunanza camerale, l’estinzione del giudizio non esclude la condanna sanzionatoria prevista dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., se la condotta ha inutilmente provocato ulteriore attività processuale e amministrativa.
  • In caso di estinzione per rinuncia, la mancata attività difensiva degli intimati esclude la pronuncia sulle spese processuali in loro favore, ferma la possibile condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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