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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06153/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato in materia di stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che la sostanza detenuta fosse destinata a uso personale; la Corte di cassazione rileva però che il motivo non confronta in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità della valutazione di responsabilità, fondata su elementi quali la quantità di droga detenuta e le modalità della detenzione. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sostanza detenuta è stata valutata come riferibile a condotta punibile in materia di stupefacenti, e non come mero possesso per uso personale, alla luce della quantità e delle modalità di detenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso non è sufficiente se si limita a prospettare una diversa lettura del fatto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare vizi logici manifesti.
  • La deduzione di uso personale della sostanza stupefacente deve misurarsi con gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito, tra cui quantità detenuta e modalità della detenzione; in assenza di specifiche censure sulla motivazione, la responsabilità resta ferma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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