Cassazione Civile, Sentenza n. 39798/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vizio formale con riferimento all'autenticazione/sottoscrizione dell'atto di appello e della procura (difformità tra copia notificata e atto depositato) e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la mancata considerazione, senza adeguata motivazione, dei criteri di stima del terreno analiticamente indicati dal Comune nella scheda tecnica allegata all'accertamento. Altri punti contestati riguardavano l'ammissibilità della produzione di una CTU formata in altro giudizio e la valutazione del valore venale del terreno adottata dalla CTR in luogo di quella comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. In motivazione: 1) ha ritenuto che l'autentica apposta dal difensore sulla procura valga anche come sottoscrizione dell'atto da parte del difensore, con conseguente regolarità dell'appello; 2) ha confermato il principio secondo cui la difformità tra copia notificata e atto depositato è rilevante ai fini dell'inammissibilità solo se sostanziale e idonea a ledere il diritto di difesa; 3) ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della CTU formata in altro giudizio poiché essa si era costituita nel corso del processo di appello e non poteva essere prodotta prima, in applicazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992; 4) ha ritenuto pienamente legittima la scelta della CTR di preferire la valutazione del valore venale svolta nella CTU dell'altro procedimento rispetto a quella comunale, poiché la sentenza di merito ha motivato compiutamente le ragioni della propria scelta valutativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il Comune condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore dei contribuenti con compensi professionali e spese generali indicate in sentenza) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22 comma 3 / art. 53 comma 2
disciplinano l'inammissibilita' dell'impugnazione per difformita' tra atto notificato e depositato
La Corte interpreta queste norme riconoscendo che la difformità rileva ai fini dell'inammissibilità solo se sostanziale e idonea a impedire la comprensione del petitum o della causa petendi, ossia solo se lede concretamente il diritto di difesa.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
regola la produzione documentale in appello
Consente al giudice di appello di disporre prove e alla parte di produrre nuovi documenti entro i termini indicati; ammette la produzione di documenti formatisi successivamente se giustificata dallo svolgimento del processo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32 comma 1
termine per la produzione documentale in appello (venti giorni liberi prima dell'udienza)
Termine perentorio a pena di decadenza; tuttavia la CTU formata nel corso dell'appello può essere ammessa anche oltre tale termine se la sua formazione è successiva.
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3
vizio di motivazione o di esposizione formale (es. riferimento alla sottoscrizione?)
Utilizzato dal Comune per censurare presunti vizi formali; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'autentica della procura rilasciata dal difensore può valere come sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso difensore.
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 5
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Inapplicato in quanto la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente valutato e motivato la scelta probatoria e la non condivisione dei criteri di stima comunali.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 5
criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili (valore venale al 1 gennaio dell'anno di imposizione, indici e prezzi analoghi)
La CTR ha applicato tale criterio ma ha ritenuto più attendibile la CTU di altro giudizio nella determinazione del valore venale, motivando le ragioni della scelta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
disciplinato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012
Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi di impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto.
codice di procedura civile, art. 83
riguarda la procura alle liti
La giurisprudenza richiamata dalla Corte riconosce che l'incorporazione/autentica della procura e la firma del difensore possono essere valutate come sufficiente sottoscrizione dell'atto di impugnazione.
codice di procedura civile, art. 345
regole sulla produzione di documenti in appello nel rito civile
Richiamato per spiegare il principio generale: la produzione tardiva è ammissibile se la parte dimostra di non poterla produrre prima o se i documenti sono indispensabili per la decisione; principio ad analogia utile anche nel processo tributario, pur nel regime di specialità dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- La firma/autentica apposta dal difensore sulla procura speciale può essere considerata anche come sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore; pertanto assenti vizi formali quando la procura è regolare e la paternità dell'atto è certa.
- La difformità tra copia notificata e atto depositato è rilevante ai fini dell'inammissibilità solo se sostanziale e idonea a impedire la comprensione del petitum o della causa petendi, ossia se arreca un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'altra parte.
- Documenti o perizie (CTU) formatisi in altro procedimento possono essere prodotti e valutati in appello se la loro formazione è successiva e non potevano essere prodotti prima; l'ammissione deve essere motivata dal giudice di merito in base all'art. 58 d.lgs. 546/1992.
- Il giudice del merito ha discrezionalità nella valutazione delle prove e delle perizie; la Cassazione non può rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto se motivato e coerente, potendo sindacare solo vizi di diritto o di motivazione.
- In materia di valutazione del valore venale dei terreni, la scelta motivata del giudice di merito che preferisce una CTU rispetto alla valutazione dell'ente impositore è legittima se adeguatamente argomentata e fondata su elementi probatori.
- Le preclusioni processuali relative ai termini per la produzione documentale in appello sono perentorie, ma esistono eccezioni per documenti la cui formazione sia successiva allo svolgimento del giudizio; la parte deve dimostrare l'impossibilità di produrli prima.
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