Sentenza del 19/05/2017 n. 12635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo al modello 770 per l'anno 1994, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla Fondazione Cassa di Risparmio di XXXXX. La società sosteneva: l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per omessa censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; l'estensione del principio di tutela del legittimo affidamento anche al tributo e agli interessi, oltre che alle sanzioni; l'assenza del potere dell'Ufficio di discostarsi dal precedente parere favorevole dell'Ispettorato Compartimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha stabilito che la sentenza di primo grado conteneva un'unica ratio decisiva, relativa alla sussistenza dei presupposti dell'esenzione, e che l'appello dell'Ufficio era quindi ammissibile. Ha confermato che il legittimo affidamento tutela il contribuente esclusivamente dagli effetti sanzionatori, risarcitori e accessori, ma non elimina il tributo dovuto quando i presupposti dell'imposizione sussistono obiettivamente. Ha inoltre riconosciuto che l'Ispettorato non aveva il potere di vincolare l'Ufficio, poiché la verifica dei requisiti dell'agevolazione spettava all'Ufficio competente secondo le regole ordinarie. È rimasta quindi ferma la legittimità dell'accertamento e dell'imposta, mentre erano già state annullate le sanzioni per obiettiva incertezza normativa e affidamento incolpevole. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, articolo 10-bis
La norma prevedeva l'esenzione dalla ritenuta per determinati enti, ma i relativi requisiti dovevano essere interpretati restrittivamente e concretamente verificati, con particolare riguardo all'esclusivo perseguimento di finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o utilità sociale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 6
La disposizione è stata richiamata quale base dell'agevolazione fiscale, la cui applicazione richiede la concreta ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10
Il legittimo affidamento del contribuente comporta l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo.
Il contribuente che si conforma in buona fede a indicazioni dell'Amministrazione può ottenere la non applicazione delle sanzioni e, nei casi previsti, degli interessi, ma resta tenuto al pagamento dell'imposta oggettivamente dovuta.
Codice di procedura civile, articolo 112
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione anche sinteticamente, purché sia individuabile la decisione adottata.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 4
Le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili.
Massime di principio
- Il legittimo affidamento derivante da circolari, pareri o precedenti indicazioni dell'Amministrazione finanziaria normalmente non rende inesigibile il tributo: può incidere soprattutto su sanzioni e interessi.
- Un parere favorevole di un ufficio amministrativo non impedisce necessariamente all'ufficio competente di verificare autonomamente i presupposti dell'agevolazione e di recuperare l'imposta entro i termini di legge.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve dimostrare concretamente e documentalmente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.
- La buona fede del contribuente e l'incertezza normativa possono giustificare l'annullamento o la disapplicazione delle sanzioni, ma non sostituiscono la verifica oggettiva dei presupposti impositivi.
- Per contestare validamente un appello occorre dimostrare che la sentenza di primo grado si fondava su più rationes autonome e che l'appellante non ne ha impugnata almeno una; non basta che il giudice abbia esaminato più argomenti.
- Ai fini dell'accertamento della spettanza di un'agevolazione, rilevano le attività effettivamente svolte dall'ente e non soltanto la sua denominazione, forma giuridica o partecipazione in altri soggetti.
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