Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23810/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un pensionato, già destinatario di un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, ha domandato il ricalcolo della pensione sostenendo che, nel periodo 1 gennaio 1996 - 2 ottobre 2003, il coefficiente moltiplicativo di 1,5 dovesse essere applicato non solo al periodo lavorativo di esposizione, ma anche al montante contributivo, così da aumentare la misura del rateo pensionistico nel sistema contributivo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda; con ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. n. 257/1992, assumendo che prima della modifica introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003, il coefficiente operasse sia per l'accesso sia per la determinazione dell'importo della pensione, e quindi anche sulla quota calcolata con il metodo contributivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura: ha interpretato l'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 nel senso che il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 si applica esclusivamente al periodo lavorativo svolto in esposizione all'amianto e non al montante contributivo; ha escluso che l'art. 47 del d.l. n. 269/2003 abbia introdotto una regola diversa per i periodi successivi al 1 gennaio 1996; ha quindi affermato che nel sistema contributivo il beneficio può al più anticipare l'accesso alla pensione, ma non incrementarne la misura mediante rivalutazione del montante. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché l'INPS è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    "l'intero periodo lavorativo... è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5"

    Il beneficio riguarda il solo periodo lavorativo esposto all'amianto; non contempla la moltiplicazione delle quote o del montante contributivo.

  • art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003

    "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente... è ridotto da 1,5 a 1,25... si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto"

    La disposizione non modifica il meccanismo originario del beneficio, ma ne limita l'effetto temporale e riduce il coefficiente; non introduce la rivalutazione del montante contributivo.

  • art. 1, comma 6, l. n. 335/1995

    Nel sistema contributivo la pensione è determinata dal montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione legato all'età dell'assicurato.

  • art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997

    È richiamato come esempio di previsione espressa di incremento del montante contributivo, a conferma che tali effetti richiedono una base normativa specifica.

  • art. 1, comma 15, l. n. 335/1995

    Ulteriore previsione espressa di incremento del montante contributivo, non estensibile analogicamente al beneficio amianto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per calcolare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 si applica al solo periodo lavorativo di esposizione, non al montante contributivo né alle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo.
  • Nel sistema retributivo l'aumento dell'anzianità contributiva può riflettersi sulla misura della pensione per effetto della struttura del calcolo; nel sistema contributivo, invece, l'incremento dell'anzianità non comporta automaticamente un aumento dell'importo della prestazione se manca una norma espressa che incida sul montante.
  • La disciplina del beneficio amianto non può essere estesa analogicamente per introdurre una rivalutazione del montante contributivo, perché gli effetti di incremento del montante richiedono una previsione legislativa specifica.
  • Il giudicato che riconosce in via generica il diritto al beneficio contributivo non implica, di per sé, il diritto a un particolare metodo di calcolo della pensione, se tale aspetto non era stato specificamente oggetto dell'accertamento.
  • L'art. 47 del d.l. n. 269/2003 ha inciso sul coefficiente e sulla decorrenza degli effetti del beneficio, ma non ha alterato la natura del meccanismo originario di moltiplicazione del periodo di esposizione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.