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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30689/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato alla pena di euro 2.600 di ammenda, con i benefici di legge, per una contravvenzione in materia ambientale. Il ricorrente, tramite un unico motivo di ricorso, censurava in via principale il giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva però che la doglianza mira a una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale. In particolare, il giudice aveva valorizzato gli accertamenti della Guardia Costiera di Fiumicino, dai quali risultava che presso la carrozzeria gestita dall'imputato erano presenti materiali di risulta dell'attività, come sportelli e parabrezza, oltre a scarti di verniciatura, e che tra il primo carico e il primo scarico era decorso un lungo lasso temporale, dato compatibile con una gestione non autorizzata di rifiuti. La difesa contestava anche il trattamento sanzionatorio, ma la Corte lo ritiene immune da censure perché è stata applicata la sola pena pecuniaria nel minimo edittale, con concessione della sospensione condizionale e della non menzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di cassazione, e ha considerato corretta e congrua la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza della gestione non autorizzata di rifiuti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione razionale e adeguata.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove è manifestamente infondato, se non denuncia un vizio di legittimità effettivo della motivazione.
  • Nella contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti, possono assumere rilievo gli accertamenti in fatto sulle modalità di accumulo dei materiali, sulla loro provenienza dall'attività esercitata e sulla durata della mancata destinazione o smaltimento.
  • La congruità del trattamento sanzionatorio è difficilmente censurabile quando sia stata irrogata la sola pena pecuniaria nel minimo edittale e siano stati concessi i benefici di legge.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo cause ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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