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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16950/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo (27/02/2023) che li ha condannati per furto pluriaggravato con riconosciuta recidiva: Abbate deduce la prescrizione del reato anche considerando la recidiva e chiede l'estinzione del reato per mancanza di querela (richiamando la riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022). Entrambi i ricorrenti contestano poi la mancata procedibilità per difetto di querela, sostenendo che la persona offesa avesse soltanto denunciato ma non querelato entro il termine previsto dalla riforma Cartabia; Giannusa contesta inoltre la motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., ritenendo irrilevante l'importo sottratto rispetto alla disponibilità economica della banca offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul punto della prescrizione, la Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha ricordato che, quando la Cassazione annulla parzialmente senza travolgere l'accertamento di responsabilità, il giudicato sulla responsabilità permane e impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta o preesistente non valutata dalla Cassazione. Quanto alla mancanza di querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia), la Corte ha ritenuto che la sopravvenienza della condizione di procedibilità non incida nei giudizi già pendenti in sede di legittimità e quindi non osti all'irrevocabilità della condanna; inoltre, la Corte ha osservato che alla data della sentenza di appello non era ancora spirato il termine utile per la querela e che il giudizio era pendente in Cassazione prima della scadenza. Infine la censura sull'art. 61 n.7 c.p. è stata ritenuta infondata perché la questione era già stata esaminata nella sentenza rescindente e non poteva essere riesaminata dal giudice di rinvio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (fissata in euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 61 n.5 c.p.

    Citata come aggravante originariamente contestata e poi esclusa dalla Corte di appello nel nuovo giudizio; rilevante ai fini del computo della pena quando applicabile.

  • art. 61 n.7 c.p.

    Aggravante relativa alla gravità del danno economico: la Corte territoriale aveva valutato la sua sussistenza e la Cassazione ha ritenuto la questione già decisa nella sentenza rescindente, perciò non riaperta dal giudice di rinvio.

  • artt. 110, 112, 624, 625 c.p.

    Norme che disciplinano il concorso di persone nel reato, l'aumento per il concorso (art.112) e i reati di furto e loro aggravanti; utilizzate per la contestazione di furto pluriaggravato e per la determinazione della pena base e degli incrementi.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione del reato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la possibilità di dichiarare la prescrizione quando il giudicato sulla responsabilità persiste dopo annullamento parziale.

  • art. 161 c.p.

    Norma sul decorso della prescrizione; richiamata nel quadro delle doglianze sull'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nei principi espressi dalle Sezioni Unite (Ligresti) circa gli effetti dell'annullamento parziale e la permanenza del "procedimento" ai fini della declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto (riforma Cartabia). La Corte ha stabilito che la sopravvenienza di tale condizione di procedibilità durante il pendere del giudizio in Cassazione non determina l'abolitio criminis né incide sul giudicato sostanziale dei procedimenti già pendenti in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza senza travolgere l'accertamento della responsabilità, il giudicato sulla responsabilità rimane e il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta o preesistente non valutata dalla Corte di Cassazione.
  • La sopravvenienza di una condizione di procedibilità (es. querela) per effetto di una riforma legislativa intervenuta mentre il giudizio è pendente in Cassazione non opera in senso da cancellare il giudicato sostanziale né da rendere automaticamente improcedibile il processo già divenuto irrevocabile in parte; occorre valutare i termini e lo stato del procedimento alla data delle pronunce interessate.
  • Questioni già esaminate e decise dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente non possono essere riesaminate dal giudice di rinvio; il giudice della revisione deve attenersi alla devoluzione delle questioni disposta dalla Cassazione.
  • Le doglianze su vizi formali o di procedibilità introdotte successivamente tramite riforme legislative richiedono attenzione alla cronologia: è decisivo se il termine per esperire l'azione (es. querela) fosse già spirato alla data delle pronunce o se il procedimento fosse ancora pendente in modo tale da non consentire l'interruzione del corso del giudizio.
  • In giudizio di legittimità, i motivi che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili; pertanto è essenziale prospettare ragioni non solo formali ma fondate su diritto positivo e giurisprudenza consolidata.

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