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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34927/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un utente ha ricevuto una richiesta di pagamento molto elevata per fornitura di acqua potabile relativa a un appartamento ad uso abitazione, per il periodo novembre 2008-marzo 2011. L'immobile era abitato dall'anziano genitore dell'utente, già deceduto prima dell'inizio del periodo di fatturazione. L'utente ha contestato la fattura sostenendo il malfunzionamento del contatore. Durante un accesso dei tecnici della società fornitrice, il contatore è stato asportato e successivamente verificato, ma ciò ha impedito al consulente tecnico nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di svolgere una verifica autonoma. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda dell'utente, ritenendo non provato dalla società il corretto funzionamento del contatore. La Corte d'appello ha invece ritenuto sufficiente, come prova del funzionamento, il verbale di verifica redatto dai dipendenti della società. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) la violazione degli artt. 2697 c.c. e 1559 c.c., sostenendo che la prova del corretto funzionamento non era stata offerta e che il verbale aziendale era un atto di parte non probatorio; 3) la violazione dell'art. 1375 c.c. e della Carta dei Servizi, lamentando che la verifica tecnica fosse avvenuta dopo l'asporto del contatore e senza contraddittorio tecnico dell'utente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha ribadito che, quando l'utente contesta il regolare funzionamento del contatore sulla base di consumi abnormi, incombe sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del misuratore. Ha però escluso che tale prova potesse essere tratta dal verbale di accertamento redatto dalla stessa società: si tratta di un atto proveniente dalla parte onerata della prova, non idoneo a costituire prova del fatto attestato. Inoltre, la sottoscrizione dell'utente al verbale di sopralluogo e autorizzazione all'asportazione del contatore non equivale ad adesione all'esito della verifica tecnica, che si è svolta successivamente e senza effettivo contraddittorio tecnico dell'interessato. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata..."

    L'appello deve indicare con chiarezza i punti contestati e le ragioni di censura, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione; resta una revisio prioris instantiae e non un'impugnazione a critica vincolata.

  • art. 434 c.p.c.

    "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012..."

    La stessa regola di specificità vale per l'appello nel rito del lavoro, richiamata come criterio generale sulla specificità dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il corretto funzionamento del contatore grava sul somministrante quando l'utente contesti i consumi anomali.

  • art. 1559 c.c.

    Nel rapporto di somministrazione, il somministrante che pretenda il pagamento per consumi contestati deve provare la regolarità del meccanismo di misurazione.

  • art. 1375 c.c.

    La verifica tecnica del contatore deve svolgersi nel rispetto della buona fede e delle regole di correttezza, senza pregiudicare il contraddittorio tecnico dell'utente quando previsto.

Massime di principio

  • Quando l'utente di un servizio di somministrazione contesta consumi manifestamente anomali e deduce il malfunzionamento del contatore, l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del misuratore ricade sul somministrante.
  • Un verbale di verifica redatto unilateralmente dalla parte onerata della prova non ha, di per sé, valore probatorio sufficiente a dimostrare il fatto che essa stessa assume, soprattutto se l'accertamento tecnico è avvenuto senza un effettivo contraddittorio dell'utente.
  • Il consenso dell'utente al sopralluogo o all'asportazione del contatore non equivale ad accettazione dell'esito della successiva verifica tecnica, se questa viene svolta fuori dal contraddittorio tecnico e senza partecipazione del consulente dell'interessato.
  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente una chiara individuazione delle statuizioni impugnate e delle ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di una riformulazione completa della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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