Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia, giunta in Cassazione dopo una sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della società contro la decisione di primo grado resa nel contraddittorio con il comandante, non viene decisa nel merito perché il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c., dichiarando intervenuta conciliazione e transazione con compensazione delle spese. La rinuncia è espressamente accettata dalla società controricorrente e le parti producono verbale di conciliazione in sede sindacale, con regolazione anche delle spese di lite.
La decisione
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è rituale e univocamente abdicativa, quindi determina l'effetto estintivo del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, non viene pronunciata condanna alle spese; la Corte dichiara estinto il giudizio e precisa che non vi è luogo neppure a provvedere sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, mancando i presupposti processuali.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se formulata in atto univocamente abdicativo, è rituale e idonea a produrre l'effetto di estinzione del giudizio.
La rinuncia accettata dalla controparte produce l'estinzione del giudizio di legittimità; se le altre parti aderiscono personalmente o per il tramite di avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio, la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo inequivoco e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce di pronunciare sull'ulteriore contributo unificato quando manchino i presupposti processuali richiesti dalla legge.
Come è indicizzato
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