Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia, giunta in Cassazione dopo una sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della società contro la decisione di primo grado resa nel contraddittorio con il comandante, non viene decisa nel merito perché il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c., dichiarando intervenuta conciliazione e transazione con compensazione delle spese. La rinuncia è espressamente accettata dalla società controricorrente e le parti producono verbale di conciliazione in sede sindacale, con regolazione anche delle spese di lite.

La decisione

La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è rituale e univocamente abdicativa, quindi determina l'effetto estintivo del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, non viene pronunciata condanna alle spese; la Corte dichiara estinto il giudizio e precisa che non vi è luogo neppure a provvedere sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, mancando i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se formulata in atto univocamente abdicativo, è rituale e idonea a produrre l'effetto di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia accettata dalla controparte produce l'estinzione del giudizio di legittimità; se le altre parti aderiscono personalmente o per il tramite di avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di estinzione del giudizio, la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo inequivoco e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce di pronunciare sull'ulteriore contributo unificato quando manchino i presupposti processuali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.