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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6273/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo l'illegittimità della notificazione del decreto di citazione in appello: la Corte territoriale avrebbe accertato l'irreperibilità dell'imputato senza esperire tutti i tentativi di notifica previsti dall'art. 157 c.p.p., limitandosi alla dichiarazione del postino e procedendo alla consegna presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., anziché notificare nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notificazione presso il difensore, poiché il domicilio eletto ai sensi dell'art. 581 c.p.p. è risultato inidoneo e la disciplina (applicabile ratione temporis) consente la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Inoltre la Corte ha ricordato che la nullità per notificazione al difensore è inefficace se non dedotta tempestivamente o se non ha impedito la conoscenza dell'atto; perciò il vizio non comporta l'annullamento. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116 comma 15

    Norma sostanziale integratrice del reato contestato (guida senza patente recidiva entro il triennio); la Corte la richiama per descrivere il fatto-reato attribuito al ricorrente.

  • art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)

    Disciplina speciale dell'elezione di domicilio per le impugnazioni proposta dall'imputato: la Corte ha applicato la versione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione (principio tempus regit actum) e ha ritenuto che, nella fattispecie, il domicilio così eletto fosse inidoneo, con conseguente possibilità di consegna al difensore.

  • art. 161 comma 4 c.p.p.

    Prevede la consegna dell'atto al difensore quando l'imputato non è reperito nel domicilio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di questa norma nel caso di domicilio inidoneo, autorizzando la notifica presso lo studio del difensore.

  • art. 157 c.p.p.

    Regole generali sui luoghi di notificazione all'imputato non detenuto; la Corte ha escluso l'automatica applicazione delle procedure previste dall'art. 157 quando il domicilio è stato eletto ai sensi dell'art. 581 e si è ritenuto il caso di inidoneità del domicilio, non di mancanza, dunque applicabile l'art. 161, comma 4.

  • art. 157-ter c.p.p. comma 3

    "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la regola speciale per le impugnazioni rinvia all'art. 581; se il domicilio eletto è inidoneo la norma non dispone espressamente la procedura alternativa, per cui si applica la disciplina generale dell'art. 161, comma 4, e non le procedure del primo comma dell'art. 157-ter.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))

    Raggruppa i motivi di ricorso in cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di norme di diritto e motivazione della sentenza); la Corte ha ritenuto i motivi infondati rispetto alla questione di notificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in cassazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha eletto domicilio per l'impugnazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p., la notifica va in via prioritaria a quel domicilio; tuttavia, se quel domicilio è inidoneo (es. destinatario temporaneamente assente o luogo non individuabile), la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è valida.
  • L'art. 157-ter c.p.p. disciplina le notifiche per le impugnazioni ma rinvia all'art. 581 per il domicilio eletto: le regole di cui al primo comma dell'art. 157-ter (tentativi previsti dall'art. 157) si applicano soprattutto al caso di mancanza del domicilio, non all'inidoneità del domicilio eletto.
  • La nullità della notificazione è rilevabile solo nei termini e nei modi previsti dal codice (artt. 180-184 c.p.p.); se l'imputato o il difensore non deduce tempestivamente il vizio o se il vizio non ha impedito la conoscenza dell'atto, la notificazione può considerarsi comunque efficace (sanatoria e deducibilità).
  • Va applicato il principio tempus regit actum: alla valutazione della validità delle notifiche si applica la normativa vigente al momento dell'impugnazione, anche se successivamente intervenute modifiche legislative non prevedono disposizioni transitorie.
  • La presenza e la mancata eccezione del difensore di fiducia in udienza rafforzano la legittimità della notificazione eseguita presso il suo studio; in situazioni analoghe, l'assenza di obiezioni immediate dal difensore può compromettere la possibilità di ottenere l'annullamento per vizi di notifica.

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