Cassazione Civile, Ordinanza n. 24531/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Frosinone su istanza di una banca creditrice e su richiesta del Pubblico Ministero, in esito alla declaratoria di improcedibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata dalla società stessa. Il socio e amministratore unico ha proposto reclamo, poi rigettato dalla Corte d'Appello di Roma, e quindi ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 23/2020, sostenendo che la richiesta di fallimento del P.M. fosse improcedibile perché formulata prima della dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità del concordato e in un momento in cui il regime avrebbe precluso tale iniziativa. Con il secondo motivo ha denunciato la lesione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, affermando di aver appreso solo in udienza della richiesta del P.M. e di non aver ottenuto un termine per difendersi. Con il terzo motivo ha contestato che, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, potessero essere considerati i crediti fiscali e previdenziali, assumendone l'inesigibilità per effetto delle norme emergenziali e delle procedure di definizione agevolata. Con il quarto motivo ha contestato l'entità del credito della banca istante, sostenendo che fosse inferiore a quella considerata dalla Corte territoriale e che, comunque, la società disponesse di liquidità sufficiente a farvi fronte. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: ha affermato che la richiesta di fallimento del P.M. ex art. 162, comma 2, l.fall. non è soggetta all'art. 7 l.fall. e può essere formulata nell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità del concordato; ha rilevato che la censura sul contraddittorio non indicava alcun concreto pregiudizio; ha osservato che il terzo motivo non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva considerato rilevante solo il capitale dei debiti fiscali e previdenziali, non le sanzioni e gli interessi; ha infine ritenuto non decisivo il minor importo del credito bancario, poiché lo stato di insolvenza risultava da plurimi e autonomi elementi, in particolare dalla relazione del curatore che descriveva un grave e protratto squilibrio patrimoniale e finanziario della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ove dovuto. La decisione conferma la declaratoria di fallimento della società e il rigetto del reclamo disposto in appello. La Corte ha ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale sulla legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento nel procedimento di concordato, sulla insussistenza di una lesione concreta del diritto di difesa e sulla sufficienza degli elementi probatori posti a base dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Norme richiamate
art. 10 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
come risultante dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40
la disciplina emergenziale di improcedibilità non si applica all'istanza di fallimento formulata ai sensi degli artt. 162, 173 e 180 l.fall., sicché tale istanza resta ammissibile e procedibile
consente al Pubblico Ministero di richiedere il fallimento quale conseguenza dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo
non disciplina la richiesta di fallimento del P.M. formulata nel procedimento di concordato preventivo ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.
richiamato quale base della domanda di concordato preventivo con riserva e della successiva convocazione per la sua declaratoria di improcedibilità
il Pubblico Ministero, informato della proposta di concordato preventivo, partecipa ordinariamente al procedimento
art. 173, commi 2 e 3, l.fall.
richiamati dal D.L. 23/2020 tra le ipotesi in cui l'istanza di fallimento resta procedibile nonostante la disciplina emergenziale
richiamato dal D.L. 23/2020 tra le ipotesi in cui l'istanza di fallimento resta procedibile nonostante la disciplina emergenziale
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in tema di contraddittorio, ma la Corte ha escluso la concreta lesione del diritto di difesa
invocato sul contraddittorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non allegava un concreto pregiudizio
art. 6 CEDU
invocato a tutela del contraddittorio; la censura è stata ritenuta priva di specifico pregiudizio
utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi primo, terzo e quarto
la deduzione del vizio processuale è ammissibile solo se comporta un concreto pregiudizio al diritto di difesa
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di confronto con la ratio decidendi
richiamato ai fini della nozione di insolvenza e della sua prova, valutata sulla base di plurimi elementi oggettivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato preventivo, il Pubblico Ministero può formulare richiesta di fallimento all'esito della declaratoria di inammissibilità della proposta, senza che trovi applicazione il regime dell'art. 7 l.fall., poiché la legge prevede una partecipazione ordinaria del P.M. al procedimento e una specifica legittimazione all'iniziativa fallimentare.
- La deduzione di un vizio del contraddittorio è inammissibile se non indica quale concreto pregiudizio difensivo abbia arrecato alla parte e in quale misura la decisione sarebbe potuta risultare diversa in assenza dell'asserita omissione.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca un profilo marginale senza scalfire la concreta ragione giuridica e fattuale posta a base della decisione.
- Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice può valorizzare una pluralità di elementi oggettivi e convergenti; il contestato importo di uno solo dei crediti non è decisivo se permane un quadro complessivo di grave e irreversibile squilibrio patrimoniale e finanziario.
- Le procedure di definizione agevolata su debiti fiscali e previdenziali incidono, in linea di principio, su sanzioni e interessi, ma non elidono il capitale dovuto, che può continuare a rilevare nella valutazione dell'insolvenza.
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