Cassazione Civile, Ordinanza n. 10216/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla tassazione, in sede di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/12/2011, di una somma di euro 150.000,00 corrisposta al contribuente a titolo di incentivo all'esodo e assoggettata a IRPEF con aliquota ordinaria. Il contribuente ha presentato istanza di rimborso sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato previsto dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR, nella versione transitoria sopravvissuta all'abrogazione, perché la cessazione del rapporto sarebbe avvenuta in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Formatosi il silenzio-rigetto, ha agito per ottenere l'accertamento del diritto al rimborso e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 17.250,00. L'Ufficio ha contestato la tesi, evidenziando che la circolare aziendale del 30/06/1999 indicava come termine finale di adesione al piano il 31/12/2001, mentre il rapporto di lavoro del contribuente si era comunque cessato solo il 31/12/2011. In appello la decisione favorevole al contribuente è stata confermata sul presupposto che questi avesse aderito a un progetto aziendale del 1999, più volte prorogato sino al periodo 2006-2011, senza che in appello potesse più discutersi della sua vigenza; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 17, comma 1, lett. a), TUIR, sostenendo che le somme corrisposte non rientravano nel regime transitorio perché non risultava un atto o accordo, con data certa anteriore al 4 luglio 2006, idoneo a giustificare l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ricordato che, dopo l'abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR ad opera dell'art. 36, comma 23, del D.L. n. 223/2006, il beneficio fiscale per gli incentivi all'esodo poteva continuare ad applicarsi solo nel regime transitorio previsto in conversione, e quindi soltanto per somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo il 4 luglio 2006 ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata non conteneva un puntuale riferimento a un accordo o atto con i requisiti richiesti dalla norma agevolativa e, perciò, ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al regime fiscale degli incentivi all'esodo.
art. 19, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
prevedeva un regime agevolato per determinate somme corrisposte dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto; la Corte ricorda che il beneficio è stato abrogato e può sopravvivere solo nel regime transitorio nei casi espressamente previsti.
art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
individua la disciplina ordinaria applicabile alle somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, dopo l'abrogazione del regime agevolato.
art. 36, comma 23, D.L. n. 223 del 2006
ha abrogato, con decorrenza dal 4 luglio 2006, il comma 4-bis dell'art. 19 TUIR, segnando il passaggio alla tassazione ordinaria degli incentivi all'esodo.
in sede di conversione ha mantenuto il beneficio fiscale solo in via transitoria, per somme corrisposte in relazione a rapporti cessati entro o dopo il 4 luglio 2006 purché in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore.
è richiamato per stabilire il criterio della certezza della data degli atti o accordi rilevanti ai fini dell'agevolazione.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato sugli incentivi all'esodo, abolito dall'art. 36, comma 23, D.L. n. 223/2006, sopravvive solo nei casi transitori espressamente previsti dalla legge di conversione.
- Per applicare la disciplina transitoria non basta che la cessazione del rapporto di lavoro sia successiva al 4 luglio 2006: occorre che la corresponsione della somma avvenga in esecuzione di un atto o accordo avente data certa anteriore a tale data.
- Ai fini dell'agevolazione fiscale sugli incentivi all'esodo, il giudice deve verificare in modo puntuale l'esistenza del presupposto formale dell'atto o accordo anteriore e non può fondare il beneficio su mere allegazioni sulla vigenza di un piano aziendale.
- Quando la sentenza di merito riconosce l'agevolazione senza accertare specificamente il requisito dell'atto o accordo con data certa anteriore al 4 luglio 2006, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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