Cassazione Penale, Sentenza n. 30502/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale di Pescara avesse riconosciuto e valorizzato l'assenza di precedenti per concedere benefici di legge (sospensione condizionale della pena, non menzione) ma non avesse poi applicato le circostanze attenuanti generiche; deduceva quindi una contraddittorietà nella valutazione favorevole dell'incensuratezza e il mancato utilizzo della stessa per l'applicazione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per omessa specificazione delle ragioni di fatto e di diritto; in cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che l'atto di appello era invece sufficientemente specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, ritenendo che l'atto di impugnazione non apportasse profili di censura tali da rendere ammissibile il gravame o che, comunque, emergessero profili di colpa nell'impugnazione; è stato richiamato il principio giurisprudenziale di riferimento per la determinazione della sanzione.
Norme richiamate
La difesa richiamava tale disposizione (circostanze connesse all'assenza di precedenti) per sostenere l'applicabilità di attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza; la Corte ha ritenuto che l'atto di appello, nella sua lettera, non deducesse in modo da giustificare la censura prospettata o fosse stato comunque equivocato dall'appellante
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese processuali al ricorrente, valutando profili di colpa nell'impugnazione
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata come principio di riferimento per la valutazione della colpa e l'equo importo della sanzione da liquidare in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame: la genericità o la mancata specificazione può determinare l'inammissibilità.
- Se si contesta una presunta contraddittorietà della motivazione di primo grado (ad esempio concessione di benefici ma mancata applicazione di attenuanti), è necessario richiamare testualmente e puntualmente i passaggi motivazionali contrastanti e spiegare perché la valutazione è incoerente.
- L'interpretazione ex post delle doglianze in sede di cassazione non supplisce all'assenza di specificità originaria: la Corte può dichiarare inammissibile il gravame se ritiene che le ragioni non siano state adeguatamente esposte in appello.
- Ricorsi manifestamente carenti o formulati con colpa possono essere sanzionati con il pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata; pertanto, valutare con cura la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
- Quando si pretende l'applicazione di attenuanti sulla base di elementi quali l'incensuratezza, è utile dimostrare concretamente il nesso tra tali elementi e la riduzione di pena richiesta, confrontando esplicitamente la quantificazione della pena adottata dal giudice con la misura minima o la riduzione che si ritiene dovuta.
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