Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30502/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale di Pescara avesse riconosciuto e valorizzato l'assenza di precedenti per concedere benefici di legge (sospensione condizionale della pena, non menzione) ma non avesse poi applicato le circostanze attenuanti generiche; deduceva quindi una contraddittorietà nella valutazione favorevole dell'incensuratezza e il mancato utilizzo della stessa per l'applicazione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per omessa specificazione delle ragioni di fatto e di diritto; in cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che l'atto di appello era invece sufficientemente specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, ritenendo che l'atto di impugnazione non apportasse profili di censura tali da rendere ammissibile il gravame o che, comunque, emergessero profili di colpa nell'impugnazione; è stato richiamato il principio giurisprudenziale di riferimento per la determinazione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La difesa richiamava tale disposizione (circostanze connesse all'assenza di precedenti) per sostenere l'applicabilità di attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza; la Corte ha ritenuto che l'atto di appello, nella sua lettera, non deducesse in modo da giustificare la censura prospettata o fosse stato comunque equivocato dall'appellante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese processuali al ricorrente, valutando profili di colpa nell'impugnazione

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata come principio di riferimento per la valutazione della colpa e l'equo importo della sanzione da liquidare in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un atto di appello deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame: la genericità o la mancata specificazione può determinare l'inammissibilità.
  • Se si contesta una presunta contraddittorietà della motivazione di primo grado (ad esempio concessione di benefici ma mancata applicazione di attenuanti), è necessario richiamare testualmente e puntualmente i passaggi motivazionali contrastanti e spiegare perché la valutazione è incoerente.
  • L'interpretazione ex post delle doglianze in sede di cassazione non supplisce all'assenza di specificità originaria: la Corte può dichiarare inammissibile il gravame se ritiene che le ragioni non siano state adeguatamente esposte in appello.
  • Ricorsi manifestamente carenti o formulati con colpa possono essere sanzionati con il pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata; pertanto, valutare con cura la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
  • Quando si pretende l'applicazione di attenuanti sulla base di elementi quali l'incensuratezza, è utile dimostrare concretamente il nesso tra tali elementi e la riduzione di pena richiesta, confrontando esplicitamente la quantificazione della pena adottata dal giudice con la misura minima o la riduzione che si ritiene dovuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.