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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21114/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili (estorsione aggravata per entrambi; cessione di stupefacente per Pandolfini), censurando la valutazione della prova: contestano l'attendibilità e la credibilità della persona offesa (De Rosalia), negano l'esistenza di una minaccia posta in essere dai due imputati e sostengono che, essendo la vittima consapevole di dover pagare per la restituzione della vettura, mancasse la coartazione tipica dell'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati in modo generico e ripetitivo e, di fatto, tendenti a una nuova valutazione del merito (vizii di motivazione) anziché a censurare una violazione di legge reclamata ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. La Corte ha richiamato la "doppia conforme" delle decisioni di merito, ritenuto legittima la valutazione della credibilità della vittima (anche alla luce delle ammissioni di Pandolfini), confermato il coinvolgimento di Ferrazzano sulla base degli elementi probatori (contatti telefonici, presentazione alla vittima, dichiarazioni del coimputato) e affermato che l'attività di intermediazione finalizzata a ottenere un corrispettivo per la restituzione della refurtiva integra l'estorsione, salvo finalità di solidarietà umana che qui risultano escluse. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Le doglianze che attestano un vizio di motivazione non sono riconducibili automaticamente alla violazione di legge ai sensi della lett. b); la Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti hanno tentato di trasformare censure motivazionali in violazioni di norme processuali, pratica non ammessa.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La norma limita l'impugnabilità delle questioni attinenti alla motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto che i ricorsi debbono essere qualificati come vizi motivazionali soggetti ai requisiti di specificità di questa lettera.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha precisato che non è possibile utilizzare la presunta violazione dell'art. 192 come escamotage per aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze rilevate dall'art. 606 lett. e).

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato fra le norme sul contraddittorio e l'assunzione delle prove; la Corte ha considerato inquadrabili le doglianze nella valutazione delle prove ma le ha interpretate come vizi motivazionali non specifici.

  • art. 544 e art. 546 c.p.p.

    art. 544 e art. 546 c.p.p.

    Norme sul giudizio abbreviato e sui mezzi di impugnazione; citate nei motivi in rapporto alla valutazione probatoria ma ritenute anch'esse non idonee a trasformare questioni di merito in profili di legittimità.

  • art. 629 c.p.

    Definizione di estorsione; la Corte ha ribadito che l'intermediazione finalizzata a ottenere un corrispettivo per la restituzione della refurtiva rientra nell'ipotesi estorsiva salvo esclusione per motivi di solidarietà umana.

  • art. 628, comma 3, n.1 c.p.

    art. 628, comma 3, n.1 c.p.

    Aggravante per più persone riunite: la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nella fattispecie, fatto richiamato nella decisione di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad un contributo alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 23, co. 8, d.l. 137/2024

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2024

    Richiama la possibilità di decidere con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione che si limiti a contestare la valutazione della prova o la credibilità dei testimoni, senza indicare con precisione in cosa consista la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, rischia l'inammissibilità perché configura una censura meramente motivazionale soggetta ai limiti dell'art. 606 lett. e).
  • Non è permesso aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali ricondurle fittiziamente a violazioni di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) per ottenere l'esame di merito in Cassazione.
  • La presenza di una "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado che adottano medesimi criteri valutativi) rafforza la tenuta del convincimento dei giudici di merito e rende più difficile il successo di doglianze generiche sulla prova.
  • L'intermediazione volta ad ottenere un pagamento per la restituzione di refurtiva (c.d. "cavallo di ritorno") integra, di regola, il reato di estorsione, salvo che sia provato che l'atto è stato dettato da solidarietà o esclusivo interesse della vittima.
  • Nei ricorsi di legittimità è fondamentale la specificità: indicare punto per punto quale passaggio motivazionale sia contraddittorio o illogico e perché non si possa ritenere congruente la valutazione probatoria dei giudici di merito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o ripetitività, il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni (contributo alla cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso.

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