Cassazione Penale, Ordinanza n. 17415/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un'imputazione ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e il difetto di accertamento del reato sotto il profilo soggettivo. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per denunciare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda sul principio per cui, in materia di patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. delle cause di proscioglimento, trattandosi di censura estranea ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice contestata all'imputato; il testo non specifica la condotta concreta, limitandosi a richiamare il reato oggetto del patteggiamento.
Disciplina il patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
La Corte afferma che la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti del vigente art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Viene interpretato come norma che limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena, escludendo censure diverse dalle violazioni di legge ivi previste.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è soggetto a un regime di impugnabilità limitato: sono deducibili soltanto le violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è ammissibile censurare in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tale doglianza esuli dai motivi consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- Le doglianze che investono il difetto di accertamento del reato sul piano soggettivo, se formulate contro una sentenza di patteggiamento e al di fuori dei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono manifestamente infondate e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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