Cassazione Penale, Sentenza n. 18496/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Perugia del 17/12/2019. Il ricorrente deduceva che la Corte non aveva tenuto conto della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 d.l. 23/2020 (periodo di sospensione complessivo di 64 giorni dal 9 marzo all'11 maggio 2020), per cui il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione e, conseguentemente, il successivo termine di 45 giorni per proporre appello dovevano essere prorogati: il termine per proporre appello sarebbe quindi scaduto il 3 luglio 2020 e l'appello depositato il 2 luglio 2020 sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (e successive proroghe) per 64 giorni, determinando la scadenza del termine di 90 giorni per la motivazione al 19 maggio 2020 e del termine di 45 giorni per l'appello al 3 luglio 2020. Poiché l'appello era stato depositato il 2 luglio 2020, la Corte ha dichiarato che l'impugnazione era tempestiva. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020)
Ha disposto la sospensione dei termini processuali a causa dell'emergenza pandemica; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile per il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 (64 giorni), con conseguente proroga dei termini per il deposito della motivazione e dei termini successivi per l'impugnazione.
Richiamato come norma che ha contribuito alla disciplina delle proroghe/sospensioni dei termini durante la fase emergenziale; integrato nella valutazione complessiva della sospensione dei termini.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in determinate ipotesi durante l'emergenza; qui rilevante in ordine alla modalità di trattazione del ricorso.
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata nella sentenza di primo grado ma non determinante ai fini della questione processuale trattata in Cassazione.
Massime di principio
- Durante il periodo emergenziale (COVID-19) le disposizioni di sospensione dei termini processuali devono essere computate nella determinazione delle scadenze: se la sospensione ricade sul termine per il deposito della motivazione, anche il termine successivo per proporre appello si posticipa conseguentemente.
- Prima di dichiarare un'impugnazione tardiva il giudice deve verificare l'eventuale sospensione o proroga dei termini disposta da norme emergenziali o da successivi provvedimenti normativi.
- Se l'appello è stato depositato entro il termine ricalcolato alla luce della sospensione, esso deve essere considerato tempestivo e ogni pronuncia che dichiari inammissibile per tardività senza tenerne conto è annullabile in sede di legittimità.
- Per valutare la tempestività delle impugnazioni è essenziale calcolare correttamente: data della sentenza, durata del termine per il deposito della motivazione, periodo di sospensione applicabile e conseguente decorrenza del termine per proporre appello.
- Conservare la prova del deposito (data e modalità) è fondamentale per opporre eventuali decisioni di inammissibilità basate su conteggi di termini.
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