Cassazione Civile, Ordinanza n. 35304/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di vari addebiti effettuati su più conti correnti estinti o chiusi, relativi in particolare a commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e interessi ultralegali, con conseguente condanna alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Nel corso del giudizio era stato introdotto anche un autonomo giudizio promosso dalla banca per la determinazione del saldo finale di uno dei rapporti, poi riunito al primo. Il tribunale, sulla base di una CTU contabile, aveva accolto in parte la domanda della correntista e accolto l'eccezione di prescrizione della banca, condannando quest'ultima alla restituzione di una somma e rigettando la domanda della banca. In appello la società aveva censurato, da un lato, la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che l'onere probatorio relativo alla natura solutoria delle rimesse e all'esistenza di un affidamento fosse stato erroneamente posto a suo carico e che l'art. 1194 c.c. non fosse applicabile al conto corrente; dall'altro, aveva contestato la tardività del motivo di appello concernente l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di altri addebiti, ritenuto inammissibile dalla corte territoriale per mancata deduzione immediata dopo la CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente con o senza affidamento, sia quanto all'applicabilità dell'art. 1194 c.c. alle rimesse qualificabili come solutorie. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le contestazioni rivolte al contenuto della CTU e alla sentenza di primo grado non erano soggette alla decadenza di cui all'art. 157 c.p.c., perché non integravano eccezioni di nullità della consulenza ma difese critiche sul suo esito, proponibili anche in appello purché non introducessero nuovi fatti o domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova, con esclusione dell'asserita inversione prospettata dalla ricorrente in tema di prescrizione
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione
ritenuto applicabile anche nei rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito quando i versamenti eccedono l'affidamento e assumono natura solutoria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di denunciabilità della violazione di legge
ritenuto non pertinente per precludere le contestazioni di merito alla CTU, poiché riguarda le nullità relative
richiamato nel secondo motivo per dedurre la mancata pronuncia sulla censura relativa agli addebiti contestati
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come unico possibile limite di sindacato sugli accertamenti di fatto relativi alla prova dell'affidamento
richiamato per escludere che la mancata immediata contestazione della CTU comportasse decadenza dalle critiche di merito
evocato in relazione alla natura ordinatoria del termine per osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato per i poteri direttivi del giudice nel procedimento peritale
richiamati per delimitare il regime delle nullità della consulenza tecnica d'ufficio
citata in relazione alla modifica dell'art. 195 c.p.c. e al termine per le osservazioni alla CTU
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, quando il rapporto sia assistito da apertura di credito, la prescrizione decennale decorre, per i versamenti aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del conto e non dalla singola annotazione degli addebiti.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione opposta dalla banca, è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene; non è necessario indicare specificamente tutte le rimesse che si assumono solutorie e prescritte.
- Spetta al correntista che agisce per la ripetizione dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, ove intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione della banca.
- Nei rapporti di conto corrente bancario con apertura di fido, le rimesse effettuate oltre il limite dell'affidamento sono qualificabili come pagamenti e consentono l'applicazione dell'art. 1194 c.c. sui criteri di imputazione.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio che attengono al suo contenuto, alla completezza dei quesiti o alla valutazione delle risultanze non sono soggette alla preclusione prevista per le nullità processuali della CTU e possono essere riproposte anche in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuove domande, eccezioni o prove.
- La decadenza ex art. 157 c.p.c. opera per le nullità relative del procedimento, non per le semplici critiche difensive al merito dell'elaborato peritale.
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