Cassazione Penale, Sentenza n. 17454/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dal 9 aprile 2018 al 21 settembre 2020 (896 giorni). Cocciolo era stato sottoposto a custodia cautelare per indizi relativi a detenzione e porto illegale di armi (capi F e L, con aggravante ex art. 7 legge 203/91) e ricettazione (capo M). In sede di merito era stato assolto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 21/9/2020, divenuta irrevocabile il 13/2/2021. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave, sulla base di intercettazioni e comportamenti (appostamenti, frequentazioni con soggetti ritenuti organici alla criminalità locale, riferimenti al possesso di un fucile e rinvenimento dell'arma in prossimità di luoghi visitati dall'istante) che, pur non sufficienti a comprovare la responsabilità penale, avrebbero contribuito a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse e quindi la causalità della detenzione.
La decisione
Il ricorso per riparazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che ricorresse la colpa grave dell'istante, fondandosi su conversazioni intercettate e fatti accertati nel giudizio di cognizione (appostamenti serali, frequentazioni con persone inserite nella criminalità organizzata locale, domande su un fucile e il successivo ritrovamento di un'arma nelle vicinanze di luoghi frequentati dall'imputato). La Corte ha motivato che, ai fini della riparazione, non rileva che quegli stessi elementi si siano rivelati insufficienti per una condanna penale: è invece rilevante se il quadro indiziario all'epoca della cautela potesse apparire fondato e se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a tale apparenza. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha valutato la sussistenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave) ai sensi di questa norma, ritenendo che la condotta del ricorrente abbia contribuito a creare l'apparenza di reato che giustificò la cautela.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
art. 416-bis cod. pen. (e comma 1)
Norma sull'aggravante mafiosa; la Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali relativi a casi con contestazione di 416-bis per spiegare criteri di valutazione delle frequentazioni e dell'apparenza di reato, pur rilevando che nel caso concreto l'aggravante era stata esclusa per gli imputati.
Norma richiamata quale aggravante applicata nella contestazione originaria dei reati di detenzione/porto d'armi; utile a ricostruire il quadro contestatorio cui la misura cautelare si riferiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti richiamati)
La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che stabiliscono: il giudice della riparazione può valorizzare fatti accertati nel giudizio di cognizione anche se ritenuti insufficienti ai fini di condanna; le frequentazioni ambigue possono integrare la condizione ostativa purché sia adeguatamente motivata la loro idoneità a costituire indizi di complicità o concausalità con la misura cautelare.
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione il giudice non valuta nuovamente la colpevolezza oltre il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio', ma verifica se la condotta dell'istante abbia concorso a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della misura cautelare.
- Fatti e comportamenti accertati nel giudizio di merito, anche se ritenuti insufficienti per la condanna, possono essere valorizzati ai fini dell'accertamento della colpa grave nella sede della riparazione, purché siano effettivamente accertati dal giudice penale.
- Frequentazioni ambigue con soggetti inseriti nella criminalità organizzata, partecipazione ad appostamenti o comunicazioni che evocano armi possono integrare la colpa grave se il giudice dimostra la loro idoneità a produrre l'apparenza di reato e una relazione causale con l'adozione della misura cautelare.
- Per resistere a una domanda di riparazione è sufficiente dimostrare che, al momento della cautela, esisteva un quadro indiziario che appariva fondato e che il comportamento del detenuto ha contribuito a quel quadro; la successiva assoluzione non esclude automaticamente il diritto della pubblica amministrazione a contestare la riparazione se sussiste la colpa grave.
- Strategie difensive efficaci in situazioni simili: documentare e dimostrare l'assenza di nesso causale tra la condotta e l'apparenza di reato; confutare l'interpretazione delle intercettazioni contestandone il contenuto, il contesto e la portata incriminante; ottenere la precisazione giurisprudenziale che escluda la sussistenza di frequentazioni ambigue o il loro rilievo causale.
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