Cassazione Civile, Ordinanza n. 01966/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro per rivendicazioni salariali, definito in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. Nel corso di quel giudizio era stata avanzata una specifica domanda di restituzione di euro 34.904,24, oltre interessi legali dalle singole date di pagamento, ma la sentenza del giudice di rinvio non aveva statuito su tale domanda. La parte interessata ha quindi promosso un autonomo giudizio ex art. 389 c.p.c. per ottenere la restituzione. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio e che, in mancanza, si fosse formato un giudicato preclusivo; ha inoltre ritenuto che non fosse ammissibile una nuova azione per diversità di causa petendi e per difetto di interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 389 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria non esaurisce il potere di agire e che la domanda può essere riproposta anche in un separato giudizio, non essendosi formato un giudicato sostanziale sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame conformemente ai principi affermati. La Corte ha escluso che la mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione abbia determinato un giudicato sostanziale idoneo a precludere la successiva proposizione dell'azione in via autonoma. Ha precisato che, in caso di sentenza del giudizio di rinvio che non menzioni la domanda restitutoria, si forma al più un giudicato di mero rito; la parte può scegliere di far valere l'omissione in appello/cassazione oppure riproporre la domanda in separato giudizio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'azione restitutoria è esperibile anche autonomamente e l'eventuale accoglimento non dipende dallo sviluppo successivo della lite principale. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
l'azione restitutoria conseguente alla cassazione può essere proposta anche in via autonoma; la mancata pronuncia nel giudizio di rinvio non preclude di per sé una nuova domanda restitutoria
richiamato per indicare il giudizio di rinvio nel quale era stata proposta la domanda restitutoria
invocato per sostenere l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'esistenza di un giudicato sostanziale preclusivo
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di rinvio su una domanda restitutoria non determina automaticamente un giudicato sostanziale preclusivo, ma al più un giudicato di mero rito se la domanda non è stata esaminata nel merito.
- La parte che abbia visto omessa una domanda può scegliere, alternativamente, di dedurre l'omissione con gli ordinari mezzi di impugnazione oppure di riproporre la domanda in un autonomo giudizio, senza che la mancata impugnazione assorba definitivamente il diritto sostanziale.
- Il principio del giudicato copre il dedotto e il deducibile solo nei limiti in cui vi sia stato un effettivo accertamento sul petitum e sui fatti costitutivi della pretesa; in mancanza di una statuizione, il giudicato non si estende agli aspetti non esaminati.
- Nelle controversie aventi ad oggetto diritti eterodeterminati, il giudicato non può dilatarsi fino a comprendere l'intero rapporto giuridico, ma resta circoscritto ai fatti costitutivi concretamente accertati.
- L'azione restitutoria ex art. 389 c.p.c. può essere proposta anche autonomamente, fuori dal giudizio di rinvio sulla causa principale, e il suo accoglimento non dipende dall'esito successivo del merito della controversia principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01955/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01956/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01959/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01961/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →