Cassazione Penale, Sentenza n. 43389/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Peritore era imputato della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011), essendosi accompagnato ripetutamente a soggetti pluripregiudicati. In appello e in cassazione la difesa contestava: 1) l'illegittimità del giudizio direttissimo ritenuto instaurato per fatti diversi da quelli che avevano motivato l'arresto e la mancata osservanza del termine di 15 giorni per azionare il rito speciale; 2) l'insussistenza del dolo e la occasionalità/inevitabilità dell'incontro che aveva determinato l'arresto (quindi mancanza del requisito abituale richiesto per il delitto contestato); 3) il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la difesa non aveva tempestivamente eccepito l'irritualità del giudizio direttissimo in primo grado e tale nullità, essendo relativa, si è considerata sanata per mancata tempestiva eccezione (richiamando l'art. 452, comma 1, e l'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.). Ha inoltre confermato che gli incontri anteriori al fatto di arresto erano parte integrante di un unico reato di natura abituale ex art. 75 D.Lgs. 159/2011 e non fatti distinti da trattare come reati separati o in continuazione; quindi il Tribunale aveva correttamente valutato la serialità del comportamento e la sussistenza del dolo. I motivi sul merito e sulle attenuanti sono stati dichiarati generici e inammissibili. Di conseguenza è stata confermata la condanna (pena applicata in primo grado: anni 1 e mesi 8, con aumento per recidiva reiterata infraquinquennale) e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Il reato relativo alla violazione del divieto di frequentazione ha natura necessariamente abituale: si configura quando sussistono plurimi e stabili contatti con persone pregiudicate; più condotte formano un unico reato abituale e non più reati separati in continuazione
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede il termine per eccepire vizi di rito (in particolare con riferimento alla ritualità del giudizio direttissimo); la mancata eccezione nei termini determina la perdita della relativa nullità
art. 452, comma 1, cod. proc. pen.
Le nullità relative devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di primo grado; in mancanza sono sanate e non possono essere fatte valere in cassazione
Regola la connessione e la riunione dei procedimenti; se vi è connessione il giudice può procedere a riunire o, se opportuno, a separare i procedimenti; nel caso di reato abituale non si tratta di pluralità di reati da collegare per continuazione
Massime di principio
- L'irritualità del giudizio direttissimo è una nullità relativa: deve essere eccepita tempestivamente in primo grado (art. 452 c.p.p.); se non eccepita si considera sanata e non può fondare cassazione
- Quando il divieto di frequentazione previsto dall'art. 75 D.Lgs. 159/2011 è violato in modo continuativo, le diverse occasioni di incontro possono essere ricondotte a un unico reato di natura abituale e non a più reati in continuazione
- In tema di reati abituali, il pubblico ministero può formulare l'imputazione considerando la pluralità di condotte nel loro complesso per dimostrare l'abitualità; il giudice può valutare l'insieme degli episodi per ricavare il dolo
- Le eccezioni difensive che si limitano a contestare singoli episodi, ignorando la valutazione complessiva dei fatti operata dal giudice, rischiano di essere dichiarate generiche e inammissibili in cassazione
- La contestazione del diniego delle attenuanti generiche richiede una specifica, motivata critica della decisione motivazionale del giudice; rilievi generici sono inefficaci
- Se un atto processuale risulta formulato per delineare la personalità o l'abitualità dell'imputato, è importante verificare nella motivazione se quelle condotte sono state effettivamente contestate come elementi costitutivi del reato o menzionate solo a titolo descrittivo
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