Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una dipendente addetta alle mansioni di cassiera e il datore di lavoro. La lavoratrice ha dedotto di aver lavorato, nonostante una trasformazione formale del rapporto da tempo pieno a part-time al 50% intervenuta dal 21 ottobre 2010, continuando in concreto a prestare attività sia al mattino sia al pomeriggio; ha inoltre sostenuto di non aver goduto di ferie e di aver ricevuto retribuzioni inferiori a quelle effettivamente dovute. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto solo alcune voci limitate. In appello la lavoratrice ha ottenuto il riconoscimento di differenze retributive e di una maggiore quota di TFR, perché la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’effettiva riduzione dell’orario e ha valorizzato le deposizioni testimoniali come indice del permanere del full time, nonostante il contratto scritto part-time e la clausola di prestazione solo mattutina. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente presumuto che il lavoro pomeridiano fosse stato svolto in aggiunta a quello pattuito e avesse invertito l’onere della prova; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116, 414 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando l’uso di una presunzione di inefficacia della trasformazione in part-time e, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non su una mera presunzione, ma sull’accertamento in fatto che la modifica dell’orario formalmente pattuita non aveva avuto concreta attuazione e che il rapporto era proseguito come full time. Ha altresì osservato che la Corte territoriale aveva tratto tale conclusione da un complesso probatorio ritenuto sufficiente, in particolare dalle testimonianze che indicavano la lavoratrice al lavoro sia di mattina sia di pomeriggio, in contrasto con il part-time scritto. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, da un lato, non coglieva la ratio decidendi e, dall’altro, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore della controricorrente antistataria, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi e mirava a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la censura tendesse impropriamente a una diversa valutazione delle prove.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto assorbente l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla persistenza del full time.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la censura evidenziasse un errore di diritto, trattandosi invece di doglianza sul merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha considerato la censura come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi ha ravvisato una violazione rilevante, perché la censura era incentrata sulla ricostruzione del fatto.
art. 2 d.lgs. n. 61/2000
richiamato dalla Corte territoriale per affermare che la modifica della collocazione della prestazione lavorativa nella giornata richiedeva pattuizione scritta, risultata mancante.
art. 8 d.lgs. n. 61/2000
richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non confrontata con l’accertamento fattuale posto a base della decisione d’appello.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale sorretto da motivazione non apparente.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle prove testimoniali e del complessivo quadro istruttorio, che una modifica formalmente pattuita del rapporto di lavoro non ha trovato concreta attuazione, tale accertamento è insindacabile in cassazione se la doglianza si risolve in una contestazione del merito.
- Nel lavoro a tempo parziale, la modifica della collocazione temporale della prestazione nella giornata richiede la forma scritta prevista dalla disciplina speciale; in mancanza, il giudice può valorizzare il comportamento concreto delle parti e le prove raccolte per stabilire l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13099/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13102/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13119/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13132/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13137/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13144/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →