Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26164/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto un appartamento in Vietri sul Mare. La debitrice esecutata aveva proposto due opposizioni: la prima contro l'ordinanza/verbale di aggiudicazione e gli atti prodromici della vendita, deducendo gravi omissioni e inesattezze nella relazione di stima e nell'avviso di vendita, in particolare sull'individuazione del bene, sull'esistenza di un posto auto, di un manufatto rurale e sulla natura di alcune aree circostanti, che secondo l'opponente non sarebbero state comprese nel pignoramento; la seconda contro il decreto di trasferimento, chiedendone la nullità o la limitazione al solo appartamento. Il Tribunale aveva riunito i giudizi e dichiarato entrambe le opposizioni inammissibili per tardività. L'erede della debitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 569, 617 c.p.c. e 2929 c.c., sostenendo che i vizi dedotti non erano meri vizi formali preclusi dal termine breve, ma una situazione invalidante che si riproduceva lungo l'intero processo esecutivo e che poteva quindi essere fatta valere anche contro gli atti successivi, compresi il verbale di aggiudicazione e il decreto di trasferimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2912 e 817 c.c., contestando che le particelle esterne al fabbricato fossero pertinenze o accessori compresi nel pignoramento e nel trasferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato tardive e quindi inammissibili le opposizioni. Ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente applicato la disciplina della decadenza ex art. 617 c.p.c. a una nullità dedotta come idonea a propagarsi agli atti successivi del processo esecutivo, se incidente sull'oggettiva individuazione del bene pignorato e sulle sue caratteristiche essenziali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata al giudice di merito perché esamini, ritenuta tempestiva l'opposizione, le altre questioni di rito e il merito, comprese quelle relative alla titolarità e alla eventuale autonomia negoziale delle particelle 116, 118 e 119 e alla loro effettiva inclusione nel pignoramento e nel decreto di trasferimento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato come base della richiesta di sospensione della procedura esecutiva nella fase sommaria dell'opposizione

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per l'adozione dei provvedimenti indilazionabili nella fase dell'opposizione esecutiva

  • art. 617 c.p.c.

    individua l'opposizione agli atti esecutivi e il relativo termine di decadenza; la Corte precisa che il termine breve non preclude la deduzione di una nullità che incida in modo propagato sugli atti successivi, purché l'opposizione sia proposta nei termini rispetto all'atto che di volta in volta la veicola

  • art. 2929 c.c.

    non osta alla deduzione dei vizi che riguardano direttamente la vendita o gli atti prodromici quando si contesta l'oggetto del trasferimento o l'invalidità della procedura di vendita

  • art. 569 c.p.c.

    richiamato nel contesto della vendita forzata e del termine per opporre i vizi della fase autorizzativa alla vendita

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato in relazione al decreto di trasferimento, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ove abbia ad oggetto un bene diverso da quello pignorato

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e vizi processuali

  • art. 2912 c.c.

    richiamato per il tema dell'estensione del pignoramento ad accessori e pertinenze del bene

  • art. 817 c.c.

    richiamato per distinguere le pertinenze dal bene principale e verificare se le aree circostanti rientrassero nel compendio pignorato

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    citato per la condanna per responsabilità aggravata, poi esclusa dal giudice di merito

  • art. 2812 c.c.

    richiamato dalla parte resistente sul tema di accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo immobiliare le invalidità non vanno lette in modo puramente formale: se un vizio incide sull'oggettiva identificazione del bene pignorato o su caratteristiche essenziali idonee a mutarne la natura, la relativa situazione invalidante può propagarsi agli atti successivi della procedura.
  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. resta lo strumento tipico per far valere i vizi formali degli atti della vendita forzata, ma il termine di decadenza va riferito all'atto in cui il vizio si manifesta e si riproduce, non può essere utilizzato per sanare una nullità che impedisce il raggiungimento dello scopo dell'espropriazione.
  • La preclusione di cui all'art. 2929 c.c. non impedisce di contestare la validità degli atti della vendita quando la doglianza investe direttamente il bene venduto o gli atti prodromici che ne hanno determinato la descrizione e l'individuazione.
  • Quando si deduce che il decreto di trasferimento abbia riguardato un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, l'impugnazione va veicolata attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.
  • In presenza di una dedotta nullità dell'atto esecutivo che sia idonea a riprodursi lungo la sequenza procedimentale, il giudice non può arrestarsi alla sola tardività dell'opposizione al primo atto, ma deve verificare se la doglianza investa anche gli atti successivi e sia ancora deducibile rispetto a essi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProprietà
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.