Sentenza del 24/09/2021 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TOSAP n. XXX/XX12 del 5/10/2017 relativo al 2012 (importo complessivo €126.076) per l'occupazione soprassuolo di viadotti autostradali. La ricorrente deduceva l'assenza dei presupposti impositivi in quanto l'occupazione sarebbe obbligatoria per norma, riconducibile alla concessione statale per realizzazione/gestione dell'infrastruttura (concessione mista/servizi) e quindi esente ai sensi dell'art. 49 lett. a) d.lgs. 507/1993; denunciava inoltre una presunta duplicazione del canone dovuto allo Stato e alla stessa amministrazione comunale.
La decisione
Il tribunale d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado: la TOSAP è dovuta per l'occupazione del soprassuolo del viadotto gestito in concessione dall'A. spa, sicché l'esenzione ex art. 49 lett. a) non opera poiché la concessionaria agisce in autonomia e l'occupazione è imputabile alla stessa. Rilevati anche i principi di ammissibilità delle notifiche PEC irregolari se raggiungono lo scopo e della validità della motivazione per relationem. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €2.000,00 oltre competenze di legge).
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38-39
"occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo..."
Il presupposto impositivo TOSAP è l'occupazione effettiva degli spazi/aree pubbliche anche in soprassuolo/sottosuolo; non è necessaria l'esistenza di un atto di concessione/autorizzazione per far sorgere l'obbligo tributario.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49 lett. a)
L'esenzione prevista riguarda le occupazioni effettuate dallo Stato o da altri enti pubblici per fini istituzionali; non si estende alle imprese concessionarie che gestiscono autonomamente e sfruttano economicamente l'opera, le quali sono soggette alla TOSAP.
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143
Norma che disciplina la concessione di lavori pubblici: la concessionaria realizza e gestisce l'opera e ne sfrutta economicamente i risultati, carattere che nella giurisprudenza giustifica l'assoggettamento alla TOSAP durante il periodo di concessione.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La notificazione via PEC, anche se non perfettamente conforme all'indirizzo risultante nei registri, non è nulla se ha raggiunto lo scopo di informare la controparte (principio del raggiungimento dello scopo).
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamata in relazione alle censure sulla motivazione; la corte ha ritenuto congrua la motivazione per relationem alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dalla parte appellante in tema di motivazione; il giudice può avvalersi della tecnica della motivazione per relationem se il percorso logico risulta chiaro e rintracciabile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2 n. 4
Richiamata tra le norme processuali impugnate; la corte ha ritenuto infondate le censure formali relative alla motivazione sulla base della giurisprudenza di cassazione.
Massime di principio
- La TOSAP si applica anche alle occupazioni di soprassuolo e sottosuolo: la natura dell'occupazione (sopra/sotto il suolo) non esclude il presupposto impositivo se c'è effettiva sottrazione all'uso pubblico.
- L'esenzione di cui all'art. 49 lett. a) d.lgs. 507/1993 è riservata allo Stato e agli enti pubblici che svolgono attività istituzionale; una concessionaria che gestisce e sfrutta economicamente l'opera in autonoma gestione non rientra nell'esenzione.
- La titolarità di una concessione statale non impedisce di considerare l'occupazione come imputabile alla concessionaria ai fini TOSAP quando questa esercita gestione economica e funzionale autonoma dell'opera.
- La pretesa tributaria comunale non si configura come duplicazione illegittima del canone di concessione: canone civilistico e tributo comunale hanno presupposti, fini e soggetti diversi.
- In tema processuale, la motivazione per relationem è valida se consente di ricostruire chiaramente il percorso logico-deciso; le notifiche PEC irregolari sono efficaci se hanno conseguito la conoscenza dell'atto (principio del raggiungimento dello scopo).
- In casi analoghi è strategico dimostrare concretamente che l'occupazione non comporta una reale sottrazione di superficie all'uso pubblico o che l'operatore agisce quale mero sostituto dello Stato (circostanza che può sostenere eventuali eccezioni di esenzione).
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