Sentenza del 24/09/2021 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta unica sulle scommesse - Soggettività passiva - Centro trasmissione dati (ricevitoria) - Sussiste - Bookmaker - Obbligazione solidale concorrente - Sussiste - Annullamento dell'accertamento nei confronti della ricevitoria - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008: l'Agenzia aveva notificato avviso di accertamento a M.R. (titolare del centro trasmissione dati - CTD) e, in solido, alle società bookmaker S.M.L. e S.I.B. LTD per omesso versamento dell'imposta. Le appellanti contestavano che il CTD fosse mero incaricato (non soggetto passivo), che il fatto generatore si realizzasse solo in capo al bookmaker (conclusione del contratto all'estero), la violazione dei principi UE (discriminazione/libera prestazione), l'omessa notifica del PVC e chiedevano l'applicazione dell'esimente delle sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
La Commissione ha respinto i principali motivi di appello: ha confermato che il titolare del CTD realizza il presupposto impositivo in quanto 'gestore' (raccolta scommesse, incasso, pagamento vincite) e che sussiste solidarietà concorrente con il bookmaker; ha ritenuto territorialmente perfezionato il contratto in Italia (art.1326 c.c.). Ha inoltre escluso l'obbligo di notificare il PVC per tributi non armonizzati e ha dichiarato infondate le censure fondate su diritti UE/Costituzionali alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia e della Cassazione. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alle sanzioni: i giudici di primo grado avevano riconosciuto l'esistenza di incertezza interpretativa e dunque la Commissione ha annullato le sanzioni applicate, confermando invece il recupero dell'imposta (e degli accessori diversi dalle sanzioni). Ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1998 n. 504 (art. 1)
l'imposta è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero
Il presupposto oggettivo è la raccolta delle scommesse; l'attività di raccolta svolta dal CTD integra il fatto generatore dell'imposta
D.lgs. 30 dicembre 1998 n. 504 (art. 3)
individua i soggetti passivi in coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
La nozione di 'gestione' include anche chi opera per conto di terzi (CTD), non richiedendo necessariamente l'assunzione del rischio della scommessa
Legge 23 dicembre 2010 n. 220 (art. 1, comma 66, lett. b)
la disposizione interpretativa che ribadisce che l'imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte per conto di terzi, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione
Il legislatore ha espressamente equiparato, ai fini dell'imposta, la raccolta effettuata per conto di terzi a quella effettuata per conto proprio, facendo rientrare i CTD fra i soggetti passivi
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 / (riferimento law 288/98 art.1 comma 2 lett. b)
citata dalle parti come riferimento alla territorialità
La norma è stata richiamata nelle eccezioni sulla territorialità, ma la Commissione ha ritenuto prevalente l'interpretazione civilistica sul luogo di perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.)
D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (art. 6, comma 2)
esimente per incertezza oggettiva della norma
Applicata dalla Commissione per escludere le sanzioni quando sussisteva incertezza interpretativa sul regime tributario; pertanto le sanzioni sono state annullate
D.P.R. 26 settembre 1951 n. 581
richiamato in dottrina/giurisprudenza per la nozione di gestione
Giurisprudenza interpreta la nozione ampia di 'gestione' già delineata nel d.P.R. 581/1951 come comprensiva dell'attività di raccolta anche senza assunzione del rischio
Codice Civile (art. 1326)
il contratto si perfeziona nel luogo in cui colui al quale l'offerta è rivolta acquista la conoscenza dell'accettazione
La Commissione ha ritenuto che per le scommesse il perfezionamento avvenga in Italia perché lo scommettitore (proponente) in Italia viene a conoscenza dell'accettazione
Codice Civile (art. 1336)
Non applicabile nel caso, perché l'offerta del bookmaker non aveva tutti gli elementi indicati dall'art. 1336 c.c.; quindi non è stato ritenuto che il contratto si concluda automaticamente all'estero
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 49 e 56 TFUE)
principi di libera prestazione di servizi e non discriminazione
Le censure fondate su questi principi sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'imposizione è neutra e non costituisce discriminazione rispetto agli operatori nazionali
Sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 2018
ha verificato la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 e dell'art.1 comma 66 lett. b) della legge 220/10 nella parte relativa ai titolari delle ricevitorie per anni anteriori al 2011
Ha precisato i limiti di applicazione temporale della norma interpretativa e ha motivato l'autotutela dell'Amministrazione per alcuni anni; tuttavia non incide sulla qualificazione sostanziale del CTD come gestore dopo il 2011
Corte di Giustizia UE, causa C-788/18
richiamata dalla Cassazione per affermare l'assenza di discriminazione tra operatori nazionali ed esteri
Conferma che l'imposta può applicarsi indifferentemente a operatori stabiliti fuori o dentro l'UE quando le scommesse sono raccolte sul territorio italiano
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8757/2021
richiamata per chiarire che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio
Ribadisce che anche il bookmaker privo di concessione realizza il presupposto impositivo e resta obbligato al pagamento indipendentemente dall'annullamento dell'avviso nei confronti del ricevitore
Massime di principio
- Il titolare del centro di trasmissione dati (ricevitoria) che raccoglie scommesse, incassa somme e paga vincite integra la nozione di 'gestore' ai fini dell'imposta unica sulle scommesse e può essere soggetto passivo dell'imposta anche se opera per conto di un bookmaker estero.
- Fra bookmaker e centro di raccolta si instaura una solidarietà concorrente dell'obbligazione tributaria: entrambi, con diversi ruoli, realizzano il presupposto impositivo; l'annullamento dell'accertamento nei confronti del CTD non scioglie automaticamente la responsabilità del bookmaker.
- La territorialità si valuta con i criteri civilistici del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.): il contratto di scommessa può considerarsi concluso in Italia se lo scommettitore italiano viene a conoscenza dell'accettazione.
- Per tributi non armonizzati non vige l'obbligo generale di notificare il PVC prima dell'avviso di accertamento; l'assenza di tale notifica non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se il contribuente ha potuto esercitare ampie difese.
- L'esimente dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 472/97 per 'incertezza oggettiva' può portare all'annullamento delle sanzioni anche se il tributo è dovuto: utile proporre questa eccezione quando la norma è stata oggetto di pronunce contrastanti o di interpretazioni successive rilevanti.
- Le censure fondate su violazioni dei principi UE (discriminazione, libera prestazione di servizi) devono essere valutate alla luce della giurisprudenza CJEU; l'applicazione dell'imposta a operatori esteri che raccolgono sul territorio non è necessariamente incompatibile con il TFUE.
- In casi analoghi, documentare il ruolo concreto svolto (raccolta, incasso, pagamento) è cruciale: la qualificazione di 'mero incaricato' è difficile da sostenere se il soggetto dispone di locali, personale e procedure per la raccolta e il pagamento.
- Se si agisce dopo pronunce costituzionali o giurisprudenziali che hanno efficacia retroattiva/incerta, valutare tempestivamente la possibilità di autotutela amministrativa o di eccezioni basate su incertezza normativa per limitare sanzioni.
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