Sentenza del 24/09/2021 n. 1141 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2011 per recupero IVA pari a euro 147.723,00: l'amministrazione contestava l'applicazione da parte della societa' dell'aliquota agevolata del 10% sulla cessione di acqua di sorgente in boccioni invece dell'aliquota ordinaria. La controversia verteva sulla qualificazione giuridica dell'acqua di sorgente e sull'ambito di applicazione dell'articolazione delle aliquote IVA prevista nella tabella A parte III n.81 del DPR 633/1972, alla luce anche della risoluzione 11/E del 17 gennaio 2014 e del decreto legislativo 176/2011.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di merito che aveva dato ragione alla societa'. Il collegio ha ritenuto che l'acqua di sorgente debba essere assimilata, ai fini IVA, alle acque minerali e quindi non rientrare nell'ambito applicativo dell'aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 81 della tabella A parte III. Ha fatto riferimento alla risoluzione 11/E/2014 e al decreto legislativo 176/2011 per sottolineare l'equiparazione sotto il profilo giuridico-amministrativo fra acque minerali e acque di sorgente; di conseguenza l'atto impositivo e' stato confermato e le spese compensate.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), Tabella A Parte III, n. 81
cessione di acqua, acque minerali
La nozione richiamata e' stata interpretata dall'Amministrazione e dal Collegio in senso restrittivo e sistematico, escludendo l'applicazione dell'aliquota ridotta solo alle erogazioni tramite servizio idrico pubblico nonche' ritenendo che le acque di sorgente vadano assimilate alle acque minerali per effetto della disciplina richiamata
DL 15 settembre 1990, n. 261, conv. L. 12 novembre 1990, n. 331, art. 5 comma 3
Introduzione della distinzione tra acque destinate al consumo umano e acque minerali; richiamata nella discussione ma non ritenuta sufficiente a garantire l'agevolazione per le acque di sorgente alla luce della successiva normativa e interpretazione amministrativa
D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 (attuativo direttiva 2009/54/CE)
Usato come base per ritenere che acque di sorgente e acque minerali siano analoghe sotto il profilo giuridico-amministrativo (riconoscimento Ministero della Salute, autorizzazioni regionali, limiti d'uso, obblighi di trasporto), giustificando l'assimilazione ai fini IVA
Direttiva 2006/112/CE, art. 98 e Allegato III
art. 98: possibilita' per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle categorie dell'allegato III; Allegato III n. 2: erogazione di acqua
Richiamata dall'Amministrazione per sostenere un'interpretazione restrittiva delle categorie agevolabili, ma il Collegio ha ritenuto prevalente l'interpretazione sistematica nazionale e amministrativa che assimila acque di sorgente alle acque minerali
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 11/E del 17 gennaio 2014
Risoluzione non vincolante ma ritenuta dal Collegio autorevole e coerente nell'assimilare le acque di sorgente alle acque minerali ai fini IVA; supporta l'interpretazione restrittiva dell'ambito dell'aliquota agevolata
Massime di principio
- La qualificazione fiscale dell'acqua venduta in contenitori dipende non solo dalla natura chimica ma anche dalla disciplina giuridico-amministrativa: se il prodotto e' sottoposto a riconoscimenti/autorizzazioni analoghe a quelle delle acque minerali, l'amministrazione e i tribunali possono assimilare l'acqua di sorgente all'acqua minerale e applicare l'aliquota IVA ordinaria.
- Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, pur non essendo vincolanti, hanno efficacia persuasiva e possono condurre i giudici tributari a una interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA; non e' sicuro poter contare solo sul testo letterale della tabella IVA per ottenere l'aliquota ridotta.
- La modalita' di distribuzione e commercializzazione (es. vendita in boccioni o bottiglie, fuori dal servizio idrico pubblico) e gli adempimenti sanitari e autorizzativi costituiscono elementi rilevanti per la qualificazione del bene ai fini IVA.
- Il ricordo alla normativa comunitaria non esclude che l'interpretazione nazionale e amministrativa del concetto di acqua determinI l'applicabilita' dell'aliquota ridotta; l'allegato III della direttiva deve essere letto congiuntamente alla normativa nazionale e alle prassi amministrative.
- In caso di mutamento di indirizzo interpretativo dell'amministrazione, la tutela del contribuente e' limitata: non si esclude l'inapplicabilita' delle sanzioni ma non necessariamente l'inesistenza dell'imposta pretesa; e' opportuno richiedere chiarimenti preventivi o ricorrere tempestivamente.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare la qualita' chimico-fisica dell'acqua, la sua classificazione sanitaria, le modalita' di erogazione e il codice doganale/merceologico applicabile, nonche' valutare la richiesta di interpello o l'anticipata pronuncia amministrativa.
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