Sentenza del 24/09/2021 n. 1137 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli accertamenti emessi ex art. 39, comma 2, DPR 600/73 per IRES e IRAP (anni 2013-2014) e per IVA 2014: l'Ufficio aveva operato una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi basata sull'inattendibilità della contabilità della società, ritenendo che il valore delle rimanenze di magazzino indicato in bilancio fosse superiore al valore risultante da documentazione extracontabile (schede "stampa inventario") e, applicando la presunzione prevista dal DPR 441/97, aveva dedotto cessioni non dichiarate. In primo grado il ricorso era stato rigettato per mancata giustificazione della discrepanza da parte della società.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della società e ha annullato l'accertamento induttivo. Il giudice d'appello ha ritenuto che la presunzione di cessione prevista dal DPR 441/97 (art. 4, comma 2) riguarda differenze quantitative tra le scritture di magazzino e la consistenza delle rimanenze, non semplici differenze di valore. Le sole "stampa inventario" che evidenziavano una differenza di valore, senza comprovata discrepanza quantitativa o altri elementi concordanti, non erano sufficienti a fondare la presunzione di cessioni non dichiarate né l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39. Conseguentemente l'accertamento è stato inficiato e l'appellato (Agenzia) condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 600/1973, articolo 39 comma 2
art. 39, c. 2, DPR 600/73
Il metodo induttivo può essere adottato se la contabilità è ritenuta inattendibile; tuttavia richiede elementi probatori aggiuntivi e concordanti per dedurre l'esistenza di operazioni non dichiarate, non potendo fondarsi unicamente su una discrepanza di valori senza prova di differenza quantitativa o altri indizi.
DPR 441/1997, articolo 4 comma 2
La presunzione di cessione o acquisto prevista dal decreto si riferisce alla differenza quantitativa fra le scritture di magazzino e la consistenza delle rimanenze registrate. Una mera differenza di valori non integra la presunzione di cessione ai sensi del decreto.
Massime di principio
- La presunzione prevista dal DPR 441/97 opera su basi quantitative: occorre dimostrare una discrepanza in termini di quantità/consistenza del magazzino, non una semplice differenza nei valori monetari delle rimanenze.
- L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 richiede che la contabilità sia effettivamente inattendibile e che vi siano elementi probatori ulteriori e concordanti (es. inventari fisici, riscontri incrociati con documenti di trasporto, vendite non registrate, sequestri, dichiarazioni di terzi) per inferire cessioni non dichiarate.
- Se l'amministrazione fiscale fonda l'accertamento solo su discrepanze di valore tra bilancio e documenti extracontabili, il contribuente non è automaticamente onerato di giustificare la differenza: tale onere sussiste solo quando la presunzione sia correttamente fondata su elementi rilevanti secondo la norma.
- In fase di accesso o verifica, la produzione di documentazione extracontabile che attesti consistenze fisiche e movimenti di magazzino (inventari, bolle di accompagnamento, registri di carico/scarico) è cruciale per l'ufficio se intende applicare la presunzione; senza ciò la ricostruzione induttiva è fragile.
- In sede di impugnazione conviene contestare sia la sussistenza dei presupposti normativi (es. differenza quantitativa) sia la mancanza di elementi probatori complementari richiesti dall'art. 39: motivi di appello che sollevano che il decreto si applica alle quantità e non ai valori sono ammissibili e possono essere decisivi.
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