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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13617/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina dall'apertura, ex legge n. 3 del 2012, della procedura di liquidazione del patrimonio di due debitori sovraindebitati, confermata in sede di reclamo dal Tribunale. La società ricorrente, in qualità di cessionaria/mandataria del credito, ha impugnato in Cassazione il decreto collegiale deducendo tre profili. Con il primo motivo ha sostenuto che il giudizio di meritevolezza del debitore dovesse essere svolto già al momento dell'apertura della liquidazione e non rinviato alla successiva eventuale esdebitazione. Con il secondo motivo ha lamentato che la relazione dell'O.C.C. fosse incompleta e quindi la domanda inammissibile, perché non avrebbe indicato: la partecipazione dei debitori in una società in accomandita semplice, la presenza di rilevanti arredi mobili nella villa abitata dai debitori, e la reale consistenza patrimoniale del bene mobile, invocando l'obbligo di una relazione "particolareggiata" e di un inventario completo dei beni. Con il terzo motivo ha censurato il mancato rilievo, da parte del tribunale, di ulteriori atti dispositivi o pregiudizievoli dei debitori, sostenendo che anche un fondo patrimoniale anteriore al quinquennio dovesse essere segnalato. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato: ha affermato che la relazione dell'O.C.C. deve ricomprendere tutti i beni del debitore, anche quelli privi di valore, e che l'omessa indicazione di partecipazioni sociali e di beni mobili di proprietà dei debitori integra una mancanza idonea a impedire la ricostruzione compiuta della situazione economico-patrimoniale, rendendo inammissibile la domanda di liquidazione. Sono stati quindi accolti il secondo motivo, con assorbimento degli altri, cassato il decreto e disposto rinvio al Tribunale in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Mantova e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, poiché la relazione dell'O.C.C. non era sufficientemente particolareggiata e non consentiva di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi carattere di definitività e decisorietà, come il decreto che decide sul reclamo contro l'apertura della liquidazione del patrimonio.

  • art. 14-quinquies L. n. 3 del 2012

    regola l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

  • art. 14-ter L. n. 3 del 2012

    la relazione dell'O.C.C. deve essere accompagnata dall'inventario di tutti i beni del debitore, con indicazione specifica di quelli in suo possesso, ed essere particolareggiata; la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

  • art. 14-terdecies L. n. 3 del 2012

    richiamato dalla ricorrente come fase dell'esdebitazione, rispetto alla quale sosteneva dovesse essere valutata la meritevolezza.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    consente al giudice di decidere la causa sulla questione ritenuta più liquida, secondo l'ordine più opportuno delle questioni.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida e delle esigenze di tutela processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, la relazione dell'O.C.C. deve essere realmente particolareggiata e comprendere tutti i beni del debitore; l'omissione di un bene non elimina il vizio solo perché il bene sia di valore nullo o di modesta utilità.
  • L'incompletezza della documentazione che impedisca la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore integra una causa di inammissibilità della domanda di liquidazione, senza che sia necessario dimostrare un concreto pregiudizio per i creditori.
  • La verifica della completezza documentale richiesta per l'accesso alla procedura non è rimessa ai creditori né al tribunale in chiave sostitutiva, ma deve essere assicurata dalla diligenza del debitore e dell'O.C.C..
  • Il giudizio di meritevolezza non può essere utilizzato per neutralizzare l'autonoma esigenza di completezza della domanda e della relazione dell'O.C.C.; la Corte, però, in questa decisione non ha accolto il motivo sul momento della sua valutazione, perché assorbito dal rilievo sulla carenza documentale.
  • Nel giudizio di legittimità è consentito decidere la controversia sulla questione più liquida, anche se logicamente subordinata, in ossequio a esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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