Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33572/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio, con avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, aveva riqualificato un atto stipulato tra una società proprietaria del terreno e una società operante nel settore fotovoltaico, formalmente denominato contratto di affitto, come concessione di diritto reale di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale. La società aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione e contestando la riqualificazione; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e l'appello dell'Ufficio era stato rigettato. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la disciplina negoziale non era compatibile con una mera locazione/affitto, poiché attribuiva al conduttore il potere di trasformare radicalmente il bene, realizzare impianti fotovoltaici, sopportare oneri di manutenzione straordinaria e prevedeva il trasferimento della proprietà dei manufatti al termine del rapporto, con accessione al fondo. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986 per insufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione. Successivamente, l'Agenzia ha rinunciato al ricorso principale e la società ha aderito alla rinuncia quanto ai propri ricorsi incidentali.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale proposta dall'Agenzia delle Entrate e dell'adesione della società contribuente, dichiarando l'estinzione del giudizio. Il ricorso incidentale è stato assorbito per sopravvenuto venir meno dell'interesse della parte che lo aveva proposto. La Corte ha compensato le spese del giudizio e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza sull'inammissibilità sopravvenuta. Non è stata quindi resa una decisione sul merito delle censure di riqualificazione dell'atto o di motivazione dell'avviso.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma invocata dall'Ufficio per riqualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, al di là del nomen iuris adottato dalle parti

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma richiamata dalla contribuente per sostenere l'insufficienza della motivazione dell'avviso di liquidazione

  • art. 952 c.c.

    richiamato dall'Ufficio per sostenere la configurabilità del diritto di superficie e dell'edificazione su suolo altrui

  • art. 953 c.c.

    richiamato dall'Ufficio per valorizzare l'acquisto della proprietà delle costruzioni per accessione alla scadenza

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dall'Ufficio in relazione all'autonomia contrattuale e alla qualificazione del negozio

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dall'Ufficio per distinguere il contratto di locazione/affitto dalla concessione del diritto di superficie

  • art. 1576 c.c.

    richiamato dall'Ufficio con riferimento agli obblighi del conduttore e alla compatibilità della disciplina con la fattispecie concreta

  • art. 1587 c.c.

    richiamato dall'Ufficio in tema di obblighi del conduttore

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dall'Ufficio in tema di restituzione del bene e rimozione delle addizioni

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dall'Ufficio a sostegno della disciplina dell'affitto e della differenza rispetto alla concessione reale

  • art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    indicato per affermare la legittimazione delle Agenzie fiscali ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111

    richiamato quale base del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e dell'immedesimazione organica

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per l'effetto estintivo conseguente alla rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per disciplina dell'estinzione e del governo delle spese in caso di rinuncia

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio si estingue e il ricorso incidentale resta assorbito per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'atto di rinuncia sottoscritto dall'Avvocatura dello Stato è valido anche se firmato da un avvocato diverso da quello che ha materialmente redatto l'atto, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante e operando il patrocinio statale in regime di immedesimazione organica.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia adesiva non si provvede sulle spese se la disciplina applicabile e l'adesione della controparte lo consentono, e non matura il doppio contributo unificato quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
  • La riqualificazione tributaria di un contratto richiede, sul piano teorico, la valutazione degli effetti giuridici concretamente prodotti dal regolamento negoziale, ma nella specie la Corte non si è pronunciata sul merito della qualificazione per intervenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.