Cassazione Civile, Ordinanza n. 32345/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello avverso un avviso di accertamento con cui, a seguito di p.v.c., l’Ufficio aveva recuperato maggiori IRES/IRAP/IVA per l’anno 2012, contestando alla associazione sportiva dilettantistica la mancanza dei requisiti per usufruire del regime agevolato ex L. n. 398/1991. In concreto, la CTR aveva valorizzato: il superamento del limite dei proventi commerciali; la discrasia tra introiti rilevati dai conti correnti e fatture attive esibite; la forte divergenza tra addebiti sui conti correnti e fatture passive prodotte, ritenendo tale differenza riconducibile a parziali restituzioni agli sponsor e quindi a operazioni non pienamente riscontrate. Con l’unico motivo si denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso e/o errato esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse tratto in modo illogico e privo di riscontro documentale la conclusione sulle retrocessioni agli sponsor e avesse omesso di valutare elementi di fatto asseritamente rilevanti, come l’effettiva operatività dell’associazione e l’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie risultanti dai contratti di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non deducesse un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che la doglianza era comunque inammissibile perché proposta avverso una "doppia conforme" senza la necessaria indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione nel processo e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L’onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è condizione per la scrutinabilità del motivo di ricorso.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Il regime agevolato per associazioni sportive è subordinato al rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla legge, qui ritenuti insussistenti dai giudici di merito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se censura l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione né la diversa lettura delle prove.
- Non integra vizio di omesso esame la contestazione rivolta alla valutazione del compendio probatorio o delle deduzioni difensive, poiché il controllo di legittimità non consente un nuovo esame del merito.
- Il ricorrente deve assolvere in modo rigoroso agli oneri di specificazione ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., indicando fatto, dato, momento processuale e decisività della circostanza asseritamente trascurata.
- In caso di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede anche la dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano tra loro diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su indici presuntivi gravi, precisi e concordanti e il ricorrente si limita a contestarne la valutazione, la censura investe il merito e non è scrutinabile in cassazione.
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