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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30106/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di lavoro nel quale un lavoratore aveva chiesto le differenze retributive per l'attività svolta dal 12.12.2010 all'11.12.2011 come banconista di V livello del CCNL pubblici esercizi, oltre a tredicesima, quattordicesima, indennità ferie e TFR. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione condannando la controparte al pagamento della somma complessiva di euro 9.558,43. La soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai difensori e accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione da parte del controricorrente, ravvisando i presupposti dell'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche in caso di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento camerale, senza incidere sull'esito sostanziale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    art. 391 comma quarto cpc

    in caso di estinzione il giudice non dispone sulle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, poiché la norma riguarda solo rigetto e inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si provvede sulle spese di lite, salvo diverso fondamento normativo espressamente applicabile.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso soccombente non si applica nei casi di estinzione del processo, ma solo quando l'impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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