Cassazione Civile, Ordinanza n. 30106/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di lavoro nel quale un lavoratore aveva chiesto le differenze retributive per l'attività svolta dal 12.12.2010 all'11.12.2011 come banconista di V livello del CCNL pubblici esercizi, oltre a tredicesima, quattordicesima, indennità ferie e TFR. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione condannando la controparte al pagamento della somma complessiva di euro 9.558,43. La soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai difensori e accettato dal controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione da parte del controricorrente, ravvisando i presupposti dell'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche in caso di estinzione.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento camerale, senza incidere sull'esito sostanziale
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo
art. 391 comma quarto cpc
in caso di estinzione il giudice non dispone sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, poiché la norma riguarda solo rigetto e inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si provvede sulle spese di lite, salvo diverso fondamento normativo espressamente applicabile.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso soccombente non si applica nei casi di estinzione del processo, ma solo quando l'impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.
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