Cassazione Civile, Sentenza n. 17716/2020 del 25/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia derivante dalla compravendita di una autovettura (Mantra/Espace) acquistata da Bray da Marino Mungelli, che l'aveva acquistata dall'Autosalone Pezzuto. Bray chiedeva la consegna dei documenti di circolazione e il risarcimento dei danni per il mancato trasferimento/annotazione della proprietà e l'impossibilità di utilizzare l'auto; il Tribunale di Lecce lo aveva riconosciuto autore della domanda e condannato l'Autosalone al pagamento di € 10.329,14 e alla restituzione dei documenti. In appello la sentenza è stata confermata con specifiche modalità di liquidazione degli interessi. L'Autosalone ha impugnato in Cassazione articolando cinque motivi (ultrapetizione/omessa pronuncia art.112 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo ex art.360,5 c.p.c.; omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento; omessa pronuncia su richiesta di interrogatorio formale; violazione di norme civilistiche sugli interessi), deducendo in sostanza vizi di diritto e la necessità di rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati o inammissibili i motivi. Principali considerazioni: la pronuncia di primo grado che condannava l'Autosalone alla restituzione dei documenti non era stata impugnata nel modo che impedisse la formazione del giudicato interno su quel punto, per cui non v'era ultrapetizione; le doglianze che miravano a far rivedere valutazioni di fatto (compreso il mancato incasso degli assegni e l'asserito raggiro) erano inammissibili in cassazione poiché consistono in una richiesta di nuovo esame del merito; il vizio per omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c. non era stato specificamente indicato con i necessari riferimenti probatori; l'eccezione di indebito arricchimento era stata ritenuta generica e contraddetta dall'atto confessorio del 27/11/1997; le questioni relative alla liquidazione degli interessi implicavano valutazioni di fatto e applicazione discrezionale non sindacabili in cassazione senza adeguata dimostrazione di errore di diritto. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la ricorrente condannata alle spese di cassazione (importo liquidato in sentenza) e all'ulteriore versamento previsto dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio per omessa pronuncia va dedotto solo se la corte ha realmente omesso di decidere un punto dedotto dalle parti; qui la Corte d'appello aveva fondato la decisione su statuizioni divenute definitive per giudicato interno (prima pronuncia sulla restituzione dei documenti), dunque non sussiste ultrapetizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge; tuttavia l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la censura non mostra un concreto errore di diritto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
Permette la censura per omesso esame di un fatto decisivo solo se il ricorrente indica precisamente il fatto storico omesso, la fonte (testuale o extratestuale) da cui risulta, il momento e il modo in cui fu dedotto in giudizio e la sua decisività; mancanza di tali specificazioni rende il motivo inammissibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Il ricorso per violazione di norme di diritto richiede dimostrazione che la sentenza abbia erroneamente ricostruito la fattispecie astratta della norma, non la mera diversa valutazione delle risultanze di fatto.
artt. 1218, 1219, 1223, 1224 c.c.
artt. 1218, 1219, 1223, 1224 c.c.
Norme in tema di inadempimento e risarcimento/interessi: la Corte ha ritenuto che la critica alle modalità e decorrenze degli interessi investisse, nella sostanza, la valutazione di fatto e la liquidazione, e non un errore di diritto suscettibile di revisione in cassazione senza adeguata argomentazione.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c.
Riferito come possibile rimedio (errore di fatto) ma la Corte ha osservato che la censura proposta in cassazione non era conforme ai requisiti per un rimedio di tal tipo e non poteva essere accolta in sede di legittimità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Predisposizione di un pagamento addizionale in favore dell'erario a carico del ricorrente quando ricorrano i presupposti; la Corte ha dichiarato sussistenti tali presupposti e ha ordinato l'applicazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o la revisione del merito: i motivi che mirano a rimettere in discussione fatti apprezzati dal giudice di merito sono inammissibili salvo che non si dimostri un errore di diritto o una palese illogicità/mancanza assoluta di motivazione.
- Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. occorre indicare puntualmente il fatto, la fonte documentale o il punto della sentenza/atto da cui risulta, come e quando è stato discusso tra le parti e perché la sua valutazione avrebbe cambiato l'esito; mere deduzioni generiche non bastano.
- L'eccezione di indebito arricchimento o la richiesta di invalidazione di una confessione richiedono prova del vizio che ha determinato la dichiarazione (es. errore essenziale, violenza); non è sufficiente allegare genericamente che la dichiarazione non corrisponde al vero.
- Le doglianze in ordine alla violazione di norme civilistiche sugli interessi devono dimostrare un errore di diritto nella applicazione della norma e non limitarsi a contrastare la valutazione del giudice sulla decorrenza o sulla misura degli interessi.
- Se una statuizione di primo grado non è stata impugnata efficacemente, può formare giudicato interno su quella questione e limitare i profili censurabili in grado successivo.
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