Cassazione Civile, Sentenza n. 17662/2020 del 25/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Maria Rosella Matteoni avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 2971/2017 (che aveva dichiarato inammissibile l’appello principale di Claudio Matteoni e riliquidato il danno a carico della Parrocchia). Il motivo principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione consiste nella mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi necessari (Maria Grazia e Marino Matteoni) nonostante l’ordinanza interlocutoria del 17/10/2019 che aveva fissato un termine per la notifica; inoltre il difensore della ricorrente ha invocato un malfunzionamento del sistema PEC per giustificare la mancata esecuzione dell’adempimento, deduzione ritenuta insufficiente dal Collegio alla luce della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e per mancata notifica ai coeredi necessari nei termini assegnati. Ha rigettato la giustificazione basata su presunto malfunzionamento della PEC, rilevando l’esistenza della RAC e l’assenza di prova di un impedimento tecnico non imputabile al difensore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi oltre spese forfettarie al 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge; la Corte ha altresì rilevato là possibile ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente a norma dell’art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Obbligo di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti delle parti che hanno partecipato al primo grado e che costituiscono litisconsorti necessari; la mancata integrazione determina inammissibilità del ricorso successivo se non ottemperata
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel corso del procedimento per la nozione di indebita immutazione della causa petendi: l’appello che introduce nuovi fatti o cambia la causa petendi può essere dichiarato inammissibile
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 conv. con modif. dalla l. n. 221/2012
Disposizioni che regolano le comunicazioni e notificazioni telematiche effettuate dalla cancelleria agli indirizzi PEC delle parti; la trasmissione telematica si perfeziona con la ricezione secondo le regole tecniche
d.P.R. n. 68/2005, art. 6
Prevede che il gestore della PEC debba fornire al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce prova idonea, salvo prova contraria, della ricezione del messaggio nella casella del destinatario
art. 1335 c.c.
Citato in via analogica per la presunzione di conoscenza derivante dalla generazione della ricevuta di consegna: la RAC produce presunzione di ricezione che il destinatario deve smentire con prova contraria adeguata
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale evocata nella fase di assegnazione dell’udienza per la trattazione ai fini del controllo di ammissione del ricorso per Cassazione
art. 375 nn. 1 e 5 c.p.c.
Richiamati con riferimento alle condizioni per definire la controversia senza trattazione in pubblica udienza; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali condizioni
art. 13 DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto che il dispositivo giustifica l’eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Se nel giudizio di primo grado una parte muore e gli eredi partecipano al processo, questi sono litisconsorti necessari: ogni impugnazione in appello deve essere proposta nei confronti di tutti i coeredi che hanno partecipato al primo grado, altrimenti il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio
- L’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio (notifica ai coeredi mancanti nei termini assegnati) può determinare l’inammissibilità del gravame successivo, inclusa la cassazione
- La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC costituisce presunzione di ricezione e non basta un’asserzione generica di malfunzionamento del sistema: chi la contesta deve provare un impedimento tecnico non imputabile al destinatario
- Gli avvocati devono verificare tempestivamente le comunicazioni di cancelleria e provvedere alle notifiche disposte; la mancata diligente esecuzione degli adempimenti processuali espone a pesanti conseguenze procedurali e di condanna alle spese
- Quando si intende contestare la validità di una notifica telematica, occorre produrre elementi di fatto (es. certificazioni del gestore PEC, log, comprovate anomalie tecniche) che dimostrino l’impossibilità di ricezione non imputabile al destinatario
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