Cassazione Civile, Sentenza n. 17661/2020 del 25/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la sua domanda risarcitoria per i danni subiti a seguito di una esecuzione esattoriale e della vendita di un immobile, nonostante la quasi totale estinzione del debito o la riduzione del credito al di sotto del limite previsto dall'art. 76 DPR 602/1973 (soglia di 8.000 euro). Il ricorso articolava due motivi: (i) questione di diritto sulla natura del limite di valore di cui all'art. 76 (se condizione della procedura esecutiva o causa di impignorabilità) e la conseguente possibilità di proporre l'azione risarcitoria ex art. 59; (ii) omesso/travisamento di fatto e diritto in ordine all'esatta entità del credito residuo al momento della vendita (se la somma fosse già ridotta sotto il limite di procedibilità).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso in entrambe le parti rilevanti: 1) ha affermato che l'azione risarcitoria prevista dall'art. 59 DPR 602/1973 è esperibile quando l'esecutato non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale; nel caso esaminato, prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 l'art. 57 DPR 602/1973 impediva l'uso di opposizioni ex art. 615 c.p.c., quindi l'esecutata poteva validamente agire in risarcimento quando contestava la violazione del limite di valore di cui all'art. 76; 2) ha censurato la Corte d'appello per avere valutato la questione sotto il profilo dell'art. 61 (estinzione integrale per pagamento) anziché verificare l'effettiva entità del credito al momento della vendita (dicembre 2006) e se detta entità fosse già inferiore al limite di procedibilità, con conseguente illegittimità della vendita. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, con istruzioni di valutare puntualmente la consistenza del credito (capitale e/o accessori) nel momento rilevante.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 59
Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni
L'azione risarcitoria ex art. 59 è uno strumento disponibile quando l'esecutato non ha potuto esercitare i rimedi tipici del processo esecutivo esattoriale; rappresenta una tutela successiva e residuale.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 76
Il limite di valore del credito per l'espropriazione immobiliare (soglia minima, comunemente 8.000 euro) costituisce una condizione speciale dell'azione esecutiva esattoriale e non una mera causa di impignorabilità. La sua violazione, quando non sia possibile esercitare opposizioni processuali, può giustificare l'azione risarcitoria ex art. 59.
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16, comma 1
Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1
Rileva ratione temporis quale testo che stabilisce la soglia di 8.000 euro per procedere all'espropriazione immobiliare; tale soglia è parametro per valutare la legittimità della procedura esecutiva.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a
Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018 tale disposizione, così interpretata o applicata, aveva limitato l'accesso alle opposizioni ex art. 615 c.p.c. nei procedimenti esattoriali; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione nella parte che non prevedeva le opposizioni ex art. 615 per atti successivi alla notifica della cartella di pagamento, con effetto di ampliare i rimedi disponibili dopo la pronuncia 114/2018.
Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 31/05/2018
Ha dichiarato l'incostituzionalità di parte dell'art. 57 DPR 602/1973 nella parte in cui non ammetteva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. per atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella di pagamento, modificando il regime dei rimedi disponibili dall'epoca successiva alla pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 615
Regola le opposizioni all'esecuzione; costituisce il rimedio tipico che, se disponibile e non esperito, rende preclusa la possibilità di ottenere tutela risarcitoria ex art. 59 per le stesse censure.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 61
Norma sulla estinzione del procedimento per integrale pagamento; va distinta dall'art. 76: la Corte ha osservato che la contestazione della riduzione del credito al di sotto della soglia ex art. 76 riguarda la procedibilità dell'espropriazione e richiede verifica del momento in cui la riduzione si è realizzata, non la sola valutazione dell'integrale estinzione prevista dall'art. 61.
Codice civile, art. 2043
Azione aquiliana generale per il risarcimento dei danni; la Corte ha ribadito che tale tutela non è ammissibile quando il danneggiato poteva utilizzare rimedi processuali tipici nell'ambito del medesimo processo esecutivo, salvo casi eccezionali di illiceità particolarmente grave o mala fede dell'agente.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria contro l'agente della riscossione ex art. 59 DPR 602/1973 è esperibile solo se, al momento dell'esecuzione, il soggetto non ha potuto esercitare i rimedi specifici del processo esecutivo esattoriale; se tali rimedi erano disponibili e non sono stati esperiti, la tutela risarcitoria è preclusa
- Il limite di valore previsto dall'art. 76 DPR 602/1973 (soglia di procedibilità per l'espropriazione immobiliare) deve essere inteso come condizione speciale dell'azione esecutiva e non come mera causa di impignorabilità; la verifica del rispetto di tale limite va fatta al momento rilevante della procedura (es. al momento della vendita)
- Se si contesta che il credito era già ridotto al di sotto della soglia al momento della vendita, il giudice deve accertare la composizione del credito nel momento rilevante (capitale e, se necessario, accessori e sanzioni) e non basarsi su momenti successivi
- La mancata proposizione di opposizioni esecutive o di altri rimedi specifici, quando siano in astratto disponibili, determina preclusione alla domanda risarcitoria salvo comprovate e specifiche allegazioni di abnormità, grave illegittimità o mala fede dell'agente della riscossione
- Dopo la Corte costituzionale n. 114/2018 sono ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. in relazione ad atti successivi alla notifica della cartella, perciò in contenziosi sorti dopo tale pronuncia il ricorso ai rimedi esecutivi ordinari può essere più agevole rispetto al periodo anteriore
- In sede di difesa preventiva dell'esecutato è fondamentale valutare tempestivamente e precisamente l'entità del credito e l'esistenza di rimedi esperibili, perché la scelta di non agire nei termini processuali può precludere anche azioni risarcitorie successive
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