Cassazione Penale, Sentenza n. 47744/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a Deodato per corruzione continuata aggravata. Il ricorso deduceva: (1) violazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato la cessazione del rapporto di servizio (pensione) e la nuova soggettività dell'indagato, nonché la rinnovata esigenza di attualità del pericolo di reiterazione dopo la legge 16/4/2015 n.47; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio sulla mancata verifica dell'adeguatezza di misure meno afflittive; (3) assenza di motivazione del divieto di incontro e comunicazione imposto dal G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al primo motivo (valutazione prognostica delle esigenze cautelari) e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli. La Corte ha rilevato carenze motivazionali del Tribunale del riesame circa la rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro e l'attuale possibilità di reiterazione, pur confermando i principi che consentono al giudice di ritenere il pericolo di reiterazione anche dopo la fuoriuscita dall'amministrazione pubblica purché vi sia adeguata motivazione. Le altre censure non hanno determinato l'annullamento oltre il punto indicato.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
La valutazione prognostica delle esigenze cautelari va svolta concretamente sul soggetto e non astrattamente; dopo la legge 16/4/2015 n.47 è richiesto il requisito di attualità del pericolo di reiterazione, ma il giudice può ancora ritenere sussistente il pericolo anche se l'indagato ha lasciato il rapporto con la P.A., purché motivi adeguatamente la mancata rilevanza della cessazione del rapporto alla luce delle circostanze di fatto
Ha introdotto nell'art. 274 c.p.p. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: occorre valutare l'alta probabilità che si presenti un'occasione concreta per commettere nuovi reati della medesima specie
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Impostazione sulla adeguatezza della misura cautelare e sulla necessità di valutare misure meno afflittive; il giudice deve motivare perché non siano sufficienti misure meno gravose
art. 416-bis.1 cod. pen. (menzione nella imputazione)
Riferimento aggravante collegata al contesto di criminalità organizzata, che è stato considerato nelle motivazioni di pericolosità ma poi escluso dal Tribunale del riesame
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere concreta e specifica rispetto alla persona: non bastano affermazioni generiche sul "modus operandi" o sulla pericolosità senza riferimenti circostanziati alla capacità attuale di reiterare il reato
- La pensione o la cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione per reati contro la P.A., ma il giudice deve motivare esplicitamente perché tali sopravvenienze non incidono sul rischio di recidiva
- Dopo la legge n.47/2015 il requisito dell'attualità del pericolo impone che vi sia una prospettabile e concreta occasione di reiterazione; la mera possibilità teorica non è sufficiente
- Il divieto di incontro e comunicazione e le altre misure specifiche richiedono motivazione autonoma e circostanziata; non possono essere ordinate con motivazioni apodittiche o generiche
- Prima di confermare misure cautelari afflittive il giudice deve valutare e motivare l'inefficacia di misure meno restrittive (art. 275 c.p.p.) e specificare perché esse non garantiscono le esigenze cautelari
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