Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'aggravamento delle prescrizioni della sorveglianza speciale (incremento della frequenza dell'obbligo di presentazione). Il ricorso deduce (I) vizi di motivazione e violazione di legge circa l'esistenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale, sostenendo che il decreto ha riportato acriticamente valutazioni del PM e del provvedimento appellato senza una valutazione complessiva delle condotte; (II) violazione di legge e vizi di motivazione circa l'attualità della pericolosità, atteso che l'esecuzione della misura è sospesa per la detenzione del ricorrente e, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere verificata la perdurante pericolosità (riferimenti alla sentenza Corte Cost. n.291/2013 e alla novella introdotta con legge n.161/2017, art.14 d.lgs. n.159/2011, comma 2-ter).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per più ragioni: (i) il ricorso in cassazione contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011), mentre il ricorrente deduce essenzialmente vizi di motivazione; (ii) l'impugnazione ha introdotto una questione non consentita (la valutazione dell'attuale sussistenza della pericolosità sociale) che, se voluta, richiederebbe l'istanza di revoca ai sensi dell'art.11 d.lgs. n.159/2011; (iii) la censura sull'incompatibilità dell'aggravamento con la sospensione per detenzione è generica e infondata: non è specificato se il ricorrente sia in custodia cautelare o in espiazione di pena, distinzione che rileva perché l'art.14 comma 2-ter si applica solo all'espiazione e non alla custodia cautelare (per la quale opera il comma 2-bis); (iv) i motivi sono generici e non supportati da elementi dimostrativi sulle risultanze probatorie. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3
Il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge; pertanto i vizi meramente motivazionali non sono idonei a fondare l'impugnazione in Cassazione.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 14, comma 2-ter
Disciplina la ripresa dell'esecuzione della misura di prevenzione sospesa per detenzione in caso di espiazione di pena superiore a due anni: prima della ripresa è necessaria la verifica della perdurante pericolosità sociale.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 14, comma 2-bis
Regola la situazione della misura sospesa durante la custodia cautelare: in tale ipotesi la ripresa della misura sospesa non richiede la preliminare rivalutazione prevista dal comma 2-ter.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 11
Procedimento per la revoca della misura di prevenzione: la verifica dell'attualità della pericolosità sociale, quando prospettata dal proposto, deve essere esperita mediante l'istanza di revoca secondo l'art.11.
Prevede il contraddittorio tra le parti nella valutazione dei presupposti della misura di prevenzione, richiamato in relazione alla verifica della persistenza della pericolosità (in sede di eventuale revoca o rivalutazione).
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
L'interesse ad impugnare deve essere concreto: l'impugnazione è inammissibile se l'accoglimento non potrebbe rimuovere l'effettivo pregiudizio (es. se il provvedimento è privo di efficacia per effetto della sospensione).
codice di procedura penale, art. 616
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro decreti relativi a misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: contestare la valutazione del merito o la valutazione probatoria in genere rende il ricorso inammissibile.
- Se si vuole mettere in discussione l'attuale sussistenza della pericolosità sociale (ossia chiedere che la misura non riprenda o sia revocata), la via corretta è l'istanza di revoca ai sensi dell'art.11 d.lgs. n.159/2011, non il ricorso per cassazione avverso un decreto di aggravamento richiesto dal PM.
- La distinzione tra detenzione in espiazione di pena e custodia cautelare è fondamentale: per l'espiazione di pena (>2 anni) la ripresa della misura sospesa richiede preliminare verifica della persistenza della pericolosità (art.14, comma 2-ter); in caso di custodia cautelare opera invece il comma 2-bis, che non richiede la stessa preliminare rivalutazione.
- Le censure generiche, non documentate e non specificamente confrontate con le risultanze probatorie dei giudici di merito sono destinate a fallire per genericità e mancanza di idonea dimostrazione.
- Quando l'esecuzione della misura è sospesa e l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non può produrre effetti immediati (per es. in caso di esecuzione subordinata a successiva verifica), può mancare l'interesse ad impugnare e l'appello o ricorso risultare inammissibile.
- L'inammissibilità per motivi manifesti può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; pertanto valutare la fondatezza dell'impugnazione è essenziale prima di proporla.
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