Cassazione Penale, Ordinanza n. 26806/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato condannato per riciclaggio, articolava tre motivi: con i primi due si denunciava vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il terzo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria. La difesa contestava la ricostruzione della Corte territoriale, sostenendo che non fosse dimostrata la consapevolezza della provenienza illecita del bene e chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche, in larga parte fattuali e dirette a ottenere una rivalutazione del merito, senza evidenziare specifici travisamenti decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo correttamente valorizzato gli indici probatori della piena integrazione del reato di riciclaggio anche sotto il profilo soggettivo. In particolare, la consapevolezza dell'origine illecita del bene è stata desunta, quanto meno nella forma del dolo eventuale, da operazioni poste in essere dall'imputato per celarne l'origine delittuosa, tra cui la sostituzione della targa del veicolo con altra a lui intestata relativa a un mezzo cessato dalla circolazione, oltre che dall'acquisto di un veicolo privo di documentazione identificativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di riciclaggio risulta integrato quando gli elementi probatori dimostrano la provenienza illecita del bene e la condotta diretta a ostacolarne l'identificazione, potendo l'elemento soggettivo essere desunto anche in termini di dolo eventuale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né un diverso apprezzamento del merito, se non nei limiti del travisamento decisivo specificamente dedotto.
- Le censure contro la motivazione sono inammissibili quando si risolvono in contestazioni ampiamente fattuali, già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la struttura argomentativa della decisione impugnata.
- Nel reato di riciclaggio, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta anche in via indiziaria da condotte volte a mascherarne l'origine, e può assumere la forma del dolo eventuale.
- L'acquisto di un bene privo di documentazione identificativa e la sua successiva alterazione o reimmatricolazione mediante sostituzione di targa costituiscono elementi sintomatici idonei a sorreggere l'affermazione della responsabilità per riciclaggio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità, la decisione di merito resta ferma e l'imputato subisce le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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