Cassazione Penale, Ordinanza n. 22396/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Sosteneva che il reato di commercio di prodotti con segni falsi dovesse ritenersi assorbito nella ricettazione, in quanto il primo costituirebbe un antefatto non punibile. Aggiungeva, inoltre, che il delitto di cui all'art. 474 c.p. sarebbe configurabile solo se la condotta sia idonea a trarre in inganno i terzi, circostanza che nel caso concreto sarebbe mancata per la grossolanità della contraffazione e delle modalità di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo riproponesse doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di merito, richiamando l'orientamento secondo cui il commercio di prodotti con segni falsi è un reato di pericolo e non richiede la concreta realizzazione dell'inganno ai danni dell'acquirente. Ha inoltre ribadito che ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, trattandosi di fattispecie diverse e non sussistendo un rapporto di specialità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già decise in appello.
Il commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica; è un reato di pericolo e non richiede che la contraffazione produca un effettivo inganno nei terzi.
La ricettazione può concorrere con il commercio di prodotti con segni falsi, poiché le due fattispecie hanno struttura e dimensione cronologica diverse e non sono in rapporto di specialità.
Massime di principio
- Integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, anche quando la contraffazione sia grossolana, poiché la fattispecie tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo.
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p. non è necessario che si realizzi un concreto inganno dell'acquirente; è sufficiente la condotta di detenzione o commercializzazione dei prodotti falsi secondo la struttura tipica del reato.
- La grossolanità della contraffazione e le modalità di vendita possono escludere l'idoneità a trarre in inganno, ma non escludono di per sé la sussistenza del reato di commercio di prodotti con segni falsi.
- Ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché descrivono condotte differenti sotto il profilo strutturale e cronologico e non esiste tra esse un rapporto di specialità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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