Cassazione Penale, Ordinanza n. 32975/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 30.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che, nelle sentenze di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Nel caso concreto, la doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. non rientrava tra quelli consentiti; inoltre, le censure sulla qualificazione giuridica e sulla determinazione della pena erano solo formalmente dedotte e non prospettavano un'illegalità della sanzione.
Norme richiamate
su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
La norma costituisce il fondamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La disposizione limita tassativamente i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena.
La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di non punibilità non è stata ritenuta riconducibile ai motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
va dichiarato inammissibile con procedura de plano
Prevede la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano del ricorso proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. per motivi non consentiti dalla legge.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice contestata e posta a fondamento dell'applicazione della pena.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze ulteriori determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra, in quanto tale, tra i motivi consentiti contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Le doglianze sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sulla pena sono ammissibili nel giudizio di legittimità solo se prospettano effettivamente, rispettivamente, un'erronea qualificazione giuridica riconducibile alla previsione normativa o l'illegalità della sanzione; la mera deduzione formale dell'eccessività della pena non è sufficiente.
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