Cassazione Civile, Ordinanza n. 02232/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Il fallimento di una società poi dichiarata fallita aveva convenuto in giudizio la banca originariamente cessionaria di alcuni crediti della fallita verso un terzo, chiedendo in via principale di dichiarare l'inopponibilità al fallimento delle cessioni di credito perché non perfezionate prima dell'apertura della procedura, e in subordine di revocarle ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. e dell'art. 67, comma 2, l.fall. Il tribunale aveva respinto le domande di inopponibilità e di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ma aveva accolto la revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. La cessionaria sopravvenuta aveva appellato e la corte d'appello, ritenendo inammissibile la riproposizione delle domande rigettate in primo grado senza appello incidentale e negando la prova della scientia decoctionis in capo alla banca, aveva riformato la sentenza respingendo anche la revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 346 e 343 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto non riproponibili, ex art. 346 c.p.c., le domande espressamente respinte dal primo giudice, invece di esaminarle come riproposte; 2) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per avere escluso la scientia decoctionis della cessionaria senza valorizzare diversi indici presuntivi allegati (bilancio, passivo, visura camerale, riduzione del personale, trasferimenti di rami d'azienda, esposizione bancaria e riduzione del fido); 3) violazione del d.m. n. 55/2014 sulle spese, per avere liquidato anche compensi relativi a una fase cui la cessionaria sarebbe entrata solo a giudizio quasi concluso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che quando la domanda è stata espressamente rigettata in primo grado, la parte soccombente su quel punto deve proporre appello incidentale e non può limitarsi alla riproposizione ex art. 346 c.p.c.; quest'ultima è utilizzabile solo per domande o eccezioni non esaminate perché assorbite. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e omesso esame, esso mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli indizi, attività riservata al giudice di merito; ha ribadito che la prova presuntiva della scientia decoctionis richiede indizi gravi, precisi e concordanti, la cui selezione e valutazione non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva chiarito in che modo la liquidazione delle spese comprendesse la fase istruttoria nonostante la costituzione tardiva della controparte. Conseguentemente il fallimento è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è ammessa solo per domande o eccezioni non esaminate perché assorbite; non basta quando la domanda è stata espressamente rigettata in primo grado.
L'impugnazione incidentale è necessaria per contestare il rigetto espresso o implicito di una domanda su cui la parte intende ottenere un diverso esito in appello.
art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
Richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria fallimentare, poi respinta nei gradi di merito e non riesaminabile in assenza di corretto gravame incidentale.
La revocatoria presuppone la prova della scientia decoctionis del terzo acquirente/cessionario, che può essere fornita anche per presunzioni, purché gli indizi siano nel complesso gravi, precisi e concordanti.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
Le presunzioni semplici sono ammissibili come mezzo di prova per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza.
La corretta applicazione della norma presuntiva è sindacabile solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; non quando si contesti soltanto una diversa lettura dei fatti.
È invocabile per falsa applicazione di legge o per errore di sussunzione, ma non per ottenere una rivalutazione del merito delle prove.
L'omesso esame è deducibile solo se è stato completamente trascurato un fatto storico decisivo, non la mera omissione di singoli elementi istruttori.
La censura sulle spese è inammissibile se non specifica in modo puntuale l'errore di liquidazione dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Il sindacato di legittimità riguarda la presenza di una motivazione non apparente, non la sua sufficienza nel merito.
artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
Il fatto storico asseritamente omesso deve essere indicato specificamente, con richiamo dell'atto processuale e riproduzione del relativo contenuto.
Massime di principio
- Quando una domanda è stata espressamente rigettata dal primo giudice, la parte che intenda ottenerne la riforma deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. è insufficiente e serve solo per le domande assorbite o non esaminate.
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo può essere provata per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati complessivamente e devono condurre ragionevolmente alla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, non alla sua mera possibilità.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la selezione dei fatti noti, la formazione della presunzione e il giudizio di attendibilità degli indizi appartengono al merito, salvo macroscopici errori di sussunzione o omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la totale pretermissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la sola aspirazione a una lettura più favorevole delle prove.
- Le censure sulle spese processuali sono inammissibili se non individuano con precisione il concreto errore di liquidazione contestato.
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